Regolamento (UE) 2024/2184
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2184 della Commissione, del 3 settembre 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 come additivo per mangimi destinati a suinetti e suini da ingrasso di tutte le specie di suidi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un nuovo additivo tecnologico per mangimi, costituito da fumonisina esterasi prodotta con il microrganismo Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485. L’autorizzazione è limitata ai suinetti e ai suini da ingrasso di tutte le specie di suidi, alle condizioni tecniche e di sicurezza fissate nell’allegato. La Commissione fonda la decisione sul parere EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro entro il livello minimo di impiego e ne ha riconosciuto l’efficacia nella riduzione della contaminazione da fumonisine. Sono inoltre previste prescrizioni operative e dispositivi di protezione per tutelare gli utilizzatori.
Autorizzazione dell’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di fumonisina esterasi prodotta con Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 per suinetti e suini da ingrasso di tutte le specie di suidi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’impiego del preparato di fumonisina esterasi nelle specie suine indicate nell’allegato: suinetti di tutte le specie di suidi e suini da ingrasso di tutte le specie di suidi. L’autorizzazione riguarda additivi tecnologici destinati alla riduzione della contaminazione da fumonisine nei mangimi, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003. È escluso, di fatto, l’uso per le scrofe e per le specie suine minori da riproduzione, per le quali la domanda è stata ritirata e non è stata concessa autorizzazione. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e fino al 24 settembre 2034, termine del periodo di autorizzazione indicato in allegato.
Autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi per mangimi destinati ai suini
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2184 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di fumonisina esterasi prodotta con "Komagataella phaffii" NCAIM (P) Y001485 come additivo per mangimi. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha valutato efficacia e sicurezza dell’additivo alle condizioni autorizzate.
Contesto normativo e valutazioni scientifiche
La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, condizioni e procedure per gli additivi per mangimi. La domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento riguardava inizialmente tutti i suini, con classificazione nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine. L’EFSA, nel parere del 30 gennaio 2024, ha concluso che il preparato è sicuro fino a 60 U/kg di mangime completo per suinetti svezzati e lattanti, suini da ingrasso e suine minori in crescita, e che è sicuro per consumatori e ambiente alle condizioni proposte; non ha invece potuto concludere sulla sicurezza al livello massimo proposto di 360 U/kg, né per le scrofe e per le specie suine minori da riproduzione. L’additivo è stato inoltre qualificato come sensibilizzante delle vie respiratorie, pur con esposizione inalatoria improbabile, e come efficace nel ridurre la contaminazione da fumonisine al livello minimo d’uso di 60 U/kg.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione
L’autorizzazione è circoscritta ai suinetti di tutte le specie di suidi e ai suini da ingrasso di tutte le specie di suidi. La domanda per scrofe e specie suine minori da riproduzione è stata ritirata e tali categorie non rientrano quindi nell’autorizzazione finale. L’additivo è classificato come additivo tecnologico, gruppo funzionale sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine, con riferimento specifico alle fumonisine.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato indica un contenuto minimo del preparato pari a 1 200 U/g e una dose autorizzata di 60 U/kg di mangime completo, con umidità al 12 %, sia come tenore minimo sia come tenore massimo. Il prodotto è in forma solida e il metodo di analisi è basato su HPLC-FLD per misurare l’attività della fumonisina B1 esterasi. Le istruzioni per l’uso devono specificare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Limitazioni e misure di protezione
L’additivo può essere utilizzato solo in mangimi già conformi alle norme dell’Unione sulle micotossine applicabili alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Durata, efficacia e applicazione nel tempo
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 24 settembre 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata tra gli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Soggetti e specie interessate
L’allegato limita l’uso ai suinetti di tutte le specie di suidi e ai suini da ingrasso di tutte le specie di suidi. Il prodotto è identificato con numero 1m04 e denominato "Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87".
Tenori di impiego e composizione
Il preparato è autorizzato in forma solida e deve contenere almeno 1 200 U/g. Il tenore minimo e massimo autorizzato è pari a 60 U/kg di mangime completo per entrambe le categorie animali indicate.
Metodo di analisi
Per la determinazione dell’attività enzimatica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti si utilizza la cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione fluorimetrica (HPLC-FLD), basata sulla quantificazione della fumonisina B1 idrolizzata liberata dall’azione dell’enzima, a pH 6,0 e a 37 °C.
Condizioni d’uso e misure di sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere impiegato solo in mangimi già conformi alle norme dell’Unione sulle micotossine. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati, devono essere usati dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 24 settembre 2034.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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