Regolamento (UE) 2024/2186
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2186 della Commissione, del 3 settembre 2024, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva captan, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'approvazione della sostanza attiva captan ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, fissandone una nuova scadenza al 31 ottobre 2039. Il rinnovo è accompagnato da condizioni restrittive per gli impieghi all'aperto, in particolare nei frutteti, per ridurre l'esposizione di organismi non bersaglio, operatori e residenti. Sono inoltre richieste conferme tecniche e scientifiche su alcuni profili di rischio e sulla stabilità/residui di specifici metaboliti. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la voce relativa al captan dall'elenco delle sostanze approvate in parte A alla parte B.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva captan e modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva captan, impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e quindi agli operatori economici della filiera dei fitosanitari, agli Stati membri nelle procedure di autorizzazione dei prodotti contenenti captan e ai richiedenti/rinnovi dell'approvazione. Ha efficacia in tutta l'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste condizioni specifiche soprattutto per gli usi all'aperto nei frutteti; il regolamento non disciplina altri settori oltre alla protezione fitosanitaria.
Rinnovo dell'approvazione del captan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2186 rinnova l'approvazione della sostanza attiva captan ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, alla luce della procedura di riesame avviata su domanda di rinnovo e delle valutazioni svolte dallo Stato membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione. Il provvedimento si fonda sull'accertamento che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti captan, i criteri di approvazione sono soddisfatti, pur in presenza di profili di rischio che impongono condizioni e restrizioni specifiche.
Contesto procedurale e valutazioni scientifiche
La sostanza captan era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; l'approvazione in essere era prossima alla scadenza del 15 novembre 2024. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; l'EFSA ha espresso le proprie conclusioni il 24 luglio 2020, rilevando, tra l'altro, che il captan non soddisfa i criteri di interferente endocrino di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Condizioni specifiche per gli usi all'aperto
Il rinnovo non è incondizionato. Per gli impieghi esterni, il regolamento consente solo usi al di fuori della stagione di fioritura della coltura e in assenza di piante infestanti in fiore nei filari. Nei frutteti, come meleti e ciliegeti, gli Stati membri devono limitare le autorizzazioni a tecniche di applicazione che aumentino precisione e accuratezza e che assicurino una riduzione media di almeno il 61 % del prodotto fitosanitario applicato per ettaro e di almeno il 20 % della perdita di prodotto al suolo rispetto alle attrezzature convenzionali. La logica è quella di minimizzare deriva ed esposizione fuori bersaglio, in particolare verso mammiferi selvatici, api e ambiente acquatico.
Ruolo degli Stati membri nelle autorizzazioni nazionali
Nell'applicare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. In sede di autorizzazione dei prodotti, possono e, se del caso, devono prescrivere ulteriori misure di mitigazione del rischio, quali zone tampone non trattate ai bordi dei campi. Deve essere inoltre verificata con attenzione la conformità alle specifiche tecniche della sostanza attiva, la protezione degli operatori e dei lavoratori tramite dispositivi di protezione individuale adeguati, nonché la protezione di astanti e residenti, considerando l'elevato potenziale di sensibilizzazione cutanea del captan.
Informazioni di conferma e monitoraggio successivo
Il regolamento impone obblighi informativi successivi a carico del richiedente. Entro due anni dal 24 settembre 2024 devono essere fornite informazioni di conferma su tre aspetti: l'effetto dei trattamenti dell'acqua sui residui dei metaboliti THPI e THPAM nelle acque sotterranee utilizzate per acqua potabile; la rilevanza tossicologica di tali metaboliti nelle acque sotterranee, tenendo conto del parere ECHA del 14 settembre 2023 che propone la classificazione del captan come tossico per la riproduzione di categoria 2 e STOT RE di categoria 1; la stabilità all'immagazzinamento del captan in matrici ad alto tenore acido secondo le pertinenti linee guida OCSE. Entro 18 mesi dal 24 settembre 2024 devono inoltre essere presentati dati di esposizione relativi alle attrezzature per l'applicazione nei frutteti, a conferma della riduzione richiesta del 61 % e del 20 %.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce 145 relativa al captan è soppressa dalla parte A e il captan è inserito nella parte B come nuova voce 170, con decorrenza di approvazione dal 1o novembre 2024 e scadenza al 31 ottobre 2039. L'allegato ribadisce le condizioni specifiche e prevede che, per l'uso esterno, le autorità nazionali tengano conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo e possano imporre ulteriori misure di mitigazione, nonché requisiti di monitoraggio integrativi rispetto a quelli previsti dalle direttive 2000/60/CE e 2009/128/CE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o novembre 2024. La scelta di un'applicazione anticipata rispetto alla proroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 è giustificata dal fatto che la decisione di rinnovo è stata adottata prima della scadenza prorogata del 15 novembre 2024.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'approvazione del captan
L'approvazione della sostanza attiva captan è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova data di approvazione è il 1o novembre 2024 e la scadenza è fissata al 31 ottobre 2039. La purezza minima è pari a ≥ 930 g/kg, con specifiche impurità massime per perclorometilmercaptan (≤ 5 g/kg), folpet (≤ 10 g/kg) e tetracloruro di carbonio (≤ 0,1 g/kg).
Condizioni d'uso per gli impieghi all'aperto
Per gli usi esterni sono autorizzabili solo impieghi al di fuori della stagione di fioritura della coltura e in assenza di piante infestanti in fiore nei filari delle colture trattate. Nei frutteti, come meleti e ciliegeti, le applicazioni devono avvenire solo mediante attrezzature che aumentino precisione e accuratezza dell'applicazione e che garantiscano, rispetto alle pratiche convenzionali, una riduzione media di almeno il 61 % del prodotto applicato per ettaro e una riduzione di almeno il 20 % della perdita di prodotto al suolo.
Misure di mitigazione del rischio e valutazione nazionale
Nell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Se opportuno, devono prescrivere misure di mitigazione del rischio, inclusi zone tampone non trattate ai bordi dei campi, per proteggere api e organismi acquatici. Devono inoltre prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche della sostanza attiva, alla protezione di operatori e lavoratori mediante adeguati DPI, e alla protezione di astanti e residenti mediante adeguate misure di mitigazione, considerando l'elevato potenziale di sensibilizzazione cutanea.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Entro due anni dal 24 settembre 2024 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'EFSA informazioni di conferma su: effetto dei trattamenti dell'acqua sui residui dei metaboliti THPI e THPAM nelle acque sotterranee destinate a uso potabile; rilevanza dei metaboliti THPI e THPAM nelle acque sotterranee, alla luce del parere ECHA del 14 settembre 2023; stabilità all'immagazzinamento del captan in matrici ad alto tenore acido secondo le linee guida OCSE. Entro 18 mesi dal 24 settembre 2024 deve inoltre presentare dati ed evidenze sull'esposizione che dimostrino il raggiungimento delle soglie di riduzione del 61 % e del 20 % con le attrezzature usate nei frutteti.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 145 relativa al captan è soppressa dalla parte A e una nuova voce 170 è aggiunta nella parte B, con le medesime specifiche sostanziali, la nuova data di approvazione del 1o novembre 2024, la scadenza del 31 ottobre 2039 e le condizioni d'uso e di monitoraggio richiamate dal regolamento.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o novembre 2024. È inoltre richiamata la proroga precedente del periodo di approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 fino al 15 novembre 2024, superata dalla nuova decisione di rinnovo.
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