Regolamento (UE) 2024/2189
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2189 della Commissione, del 3 settembre 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo ClearKlens wipes based on IPA conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione concede a Diversey Europe Operations B.V. un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "ClearKlens wipes based on IPA". L’atto si fonda sul procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012, sulla valutazione positiva dell’ECHA e sulla conformità del prodotto ai requisiti applicabili ai biocidi. L’autorizzazione riguarda la commercializzazione e l’uso del prodotto nell’Unione e resta valida per un periodo determinato di dieci anni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "ClearKlens wipes based on IPA" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al biocida singolo "ClearKlens wipes based on IPA", classificato come tipo di prodotto 2 ai sensi dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, e alla società titolare Diversey Europe Operations B.V. quale richiedente/autorizzata. Produce effetti sulla messa a disposizione sul mercato e sull’uso del prodotto nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. L’autorizzazione è valida dal 24 settembre 2024 al 31 agosto 2034. Il testo non disciplina altri biocidi né contiene esclusioni generali ulteriori rispetto all’inquadramento nel sistema di autorizzazione del regolamento sui biocidi.
Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "ClearKlens wipes based on IPA"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2189 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "ClearKlens wipes based on IPA". L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce l’esito favorevole del procedimento tecnico-scientifico svolto dall’ECHA e dall’autorità di valutazione competente.
Contesto procedurale e base giuridica
La società Diversey Europe Operations B.V. ha presentato domanda di autorizzazione dell’Unione il 10 marzo 2020, dichiarando che l’autorità competente dei Paesi Bassi aveva accettato di valutarla. La domanda è stata registrata con il numero BC-XF057810-33. Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Valutazione del prodotto e parere dell’ECHA
Il principio attivo contenuto nel prodotto è il propan-2-ol, inserito nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorità di valutazione competente ha trasmesso la propria relazione e le conclusioni il 17 luglio 2023; successivamente, il 14 dicembre 2023, l’ECHA ha trasmesso alla Commissione il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione di valutazione finale. Nel parere l’ECHA ha ritenuto che il prodotto sia un "biocida singolo" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e conforme, subordinatamente al rispetto del sommario delle caratteristiche, ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1.
Autorizzazione concessa e contenuto essenziale
La Commissione ha condiviso il parere dell’ECHA e ha rilasciato alla società richiedente l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0032009-0000 per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso del biocida singolo. L’autorizzazione deve essere esercitata conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell’allegato del regolamento.
Durata, efficacia e applicazione
L’autorizzazione è valida dal 24 settembre 2024 al 31 agosto 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’Unione concessa
All’impresa Diversey Europe Operations B.V. è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0032009-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "ClearKlens wipes based on IPA", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 24 settembre 2024 al 31 agosto 2034.
Base giuridica e procedimento di valutazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La decisione si fonda sulla domanda presentata il 10 marzo 2020, sulla relazione di valutazione trasmessa dall’autorità competente il 17 luglio 2023 e sul parere dell’ECHA del 14 dicembre 2023, integrato dal progetto di sommario delle caratteristiche del biocida.
Esito della valutazione tecnica
L’ECHA ha concluso che il prodotto rientra nella definizione di "biocida singolo" dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e, se conforme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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