Cassazione Penale, Ordinanza n. 18262/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza impugnata di condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge un solo motivo, riferito in termini molto generici al giudizio di responsabilità, senza che siano state specificate censure di fatto o di diritto. La Corte rileva che nel ricorso non è stato dedotto alcunché di concreto e che il motivo è quindi inammissibile per manifesta genericità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il titolo di reato per cui è stata confermata la condanna in appello; il testo non contiene una specifica interpretazione della norma, ma solo il richiamo alla sua applicazione al fatto concreto.
art. 616 c.p.p.
Viene applicata la conseguenza economica tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una censura del tutto generica, priva di specifiche deduzioni in fatto o in diritto.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la sentenza impugnata resta ferma e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non esamina nel merito il giudizio di responsabilità se il ricorso non contiene contestazioni concrete e intellegibili, idonee a mettere in discussione la decisione impugnata.
Come è indicizzato
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