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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16626/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa risarcitoria per la perdita di un fondo sito in Crotone, espropriato con tre decreti regionali emessi tra il 1976 e il 1980 e poi utilizzato a fini edificatori. L'originario proprietario sosteneva che i decreti fossero inefficaci perché non previamente sottoposti al visto dell'organo di controllo previsto dalla disciplina allora vigente, con conseguente carenza di potere dell'Amministrazione e lesione del diritto di proprietà. Dopo precedenti giudizi sfociati anche in decisioni di legittimità, la domanda è stata riproposta dagli eredi. In appello la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto al risarcimento e liquidato il danno, ma il Comune ha ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che la Corte d'appello non aveva esaminato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, ritualmente proposta e riproposta; ha inoltre lamentato difetto di legittimazione dell'attore originario, copertura del giudicato anche sulla questione del visto, e vizi della motivazione e della stima del danno. Gli eredi hanno proposto a loro volta ricorso incidentale su riparto della somma e interessi, ma hanno poi rinunciato ai primi tre motivi per sopravvenuta correzione materiale della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, eccezione che era stata tempestivamente proposta e riproposta in appello dalla parte vittoriosa in primo grado senza necessità di appello incidentale, poiché la decisione di primo grado aveva assorbito la questione per effetto del rilievo del giudicato esterno. In conseguenza dell'accoglimento di tale motivo, la sentenza impugnata è stata cassata e sono rimasti assorbiti gli altri motivi del Comune e l'intero ricorso degli eredi. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per l'esame della prescrizione e per le ulteriori decisioni conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. civ.

    i ricorsi separatamente proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti.

  • art. 346 cod. proc. civ.

    la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni non accolte o assorbite, senza necessità di appello incidentale, per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 369, secondo comma, cod. proc. civ.

    gli atti su cui si fonda il motivo devono essere prodotti nel giudizio di cassazione.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    la rinuncia al ricorso per cassazione richiede forme e poteri specifici, a differenza della rinuncia dichiarata dal difensore a singoli motivi per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute, senza omettere l'esame dell'eccezione di prescrizione.

  • art. 113 cod. proc. civ.

    il giudice decide secondo diritto, applicando la disciplina sostanziale pertinente.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    le prove e le risultanze non contestate devono essere valutate dal giudice nei limiti del materiale istruttorio.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    la sentenza deve contenere una motivazione esistente e non solo apparente.

  • art. 2697 cod. civ.

    chi invoca il diritto al risarcimento deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, salvo i casi in cui la prova possa essere presuntiva.

  • art. 2909 cod. civ.

    il giudicato esterno preclude il riesame delle questioni già coperte dalla precedente decisione.

  • art. 2947 cod. civ.

    il diritto al risarcimento del danno è soggetto a prescrizione secondo il termine previsto dalla norma.

  • artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ.

    il danno risarcibile comprende perdita subita e mancato guadagno; nella responsabilità aquiliana la liquidazione deve reintegrare integralmente il patrimonio leso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    la motivazione deve essere sufficiente e non meramente apparente o contraddittoria.

Massime di principio

  • La parte totalmente vittoriosa in primo grado, se intende mantenere vive in appello questioni non accolte o assorbite, non deve proporre appello incidentale: è sufficiente la riproposizione espressa ex art. 346 c.p.c., salvo presunzione di rinuncia in caso di omissione.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente riproposta in appello integra vizio censurabile in cassazione quando la questione non sia stata decisa, neppure implicitamente, dal giudice di merito.
  • Il giudicato esterno opera solo rispetto alla questione effettivamente coperta dalla precedente decisione; se il giudice di primo grado ha assorbito una questione per una ragione pregiudiziale, su quel punto non si forma alcuna preclusione e la questione può essere riproposta in appello.
  • Nei giudizi risarcitori, la liquidazione del danno deve essere sorretta da motivazione controllabile, specie quando si discute della componente da ritardo nel pagamento e dell'eventuale necessità di interessi compensativi oltre la rivalutazione.
  • La motivazione della sentenza non può risolversi in adesione apodittica alla consulenza tecnica d'ufficio, dovendo confrontarsi con le osservazioni critiche specificamente dedotte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiudicatoInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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