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Ordinanza

Ordinanza n. 393/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del progetto globale trattamento ABA prot. n. -OMISSIS-con il quale l'A.S.L. Salerno ha ridotto il trattamento terapeutico ABA in favore del minore -OMISSIS- da 40 a 20 ore mensili; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresi i verbali U.V.M./U.V.I., le relazioni neuropsichiatriche, le schede valutative, le determinazioni istruttorie e ogni ulteriore atto che abbia concorso alla riduzione del trattamento terapeutico; c) ove occorra, delle deliberazioni, linee guida, protocolli, direttive interne o criteri applicativi eventualmente posti a fondamento della riduzione del trattamento autorizzato al minore; nonché per l'accertamento del diritto del minore ad una presa in carico sanitaria individualizzata e conforme al proprio effettivo fabbisogno assistenziale, mediante trattamento ABA adeguato alle sue condizioni cliniche; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per garantire privatamente al minore le prestazioni terapeutiche ABA resesi necessarie a seguito della riduzione del trattamento autorizzato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

Giustizia amministrativa202601178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: progetto globale di trattamento ABA che ha ridotto da 40 a 20 le ore mensili di trattamento terapeutico autorizzato al minore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il progetto globale di trattamento ABA adottato dall'A.S.L. Salerno, nella parte in cui ha ridotto il trattamento terapeutico del minore da 40 a 20 ore mensili. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusi verbali delle unità di valutazione, relazioni neuropsichiatriche, schede valutative, determinazioni istruttorie e gli eventuali atti generali o criteri applicativi posti a fondamento della riduzione. È stato inoltre chiesto l'accertamento del diritto del minore a una presa in carico sanitaria individualizzata e conforme al suo effettivo fabbisogno assistenziale, mediante un trattamento ABA adeguato alle condizioni cliniche, nonché la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese sostenute privatamente dai ricorrenti per assicurare le prestazioni terapeutiche rese necessarie dalla riduzione. Il Tribunale ha ritenuto che l'incremento dell'intensità del trattamento non potesse essere disposto allo stato degli atti, poiché richiedeva un approfondimento diagnostico sul caso concreto.

La decisione

Il TAR ha accolto solo in parte la domanda cautelare, non disponendo nell'immediato l'incremento del trattamento ABA, ma fissando l'udienza pubblica per la discussione del merito e disponendo una consulenza tecnica d'ufficio. La CTU dovrà accertare l'esistenza e la gravità della patologia, valutare l'idoneità e l'efficacia del progetto di vita personalizzato impugnato rispetto alle condizioni concrete del minore e, ove necessario, determinare il trattamento ABA da erogare, indicandone modalità, numero di ore, supervisione, parent training e durata. Il consulente dovrà acquisire, ove possibile, la disponibilità delle parti a raggiungere un accordo sui contenuti del progetto di vita personalizzato; l'eventuale accordo dovrà essere verbalizzato e recepito dall'A.S.L. con provvedimento espresso e motivato, sottoscritto per accettazione dai genitori. In mancanza di accordo, la CTU dovrà proseguire secondo i termini assegnati. Nel determinare la durata del trattamento, il CTU dovrà rispettare i massimi previsti dal PDTA regionale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva, approvato dalla DGRC n. 131/2021 e modificato dalla DGRC n. 42/2024, secondo il richiamo operato all'orientamento del Consiglio di Stato. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale.

  • art. 67 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della nomina e dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il richiamo alle norme del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la dichiarazione di giuramento del consulente tecnico mediante deposito di nota sottoscritta digitalmente.

  • DGRC n. 131/2021

    Approva il PDTA regionale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva, utilizzato quale parametro per i massimi di durata del trattamento ABA.

  • DGRC n. 42/2024

    Modifica il PDTA regionale richiamato dal Tribunale per la determinazione della durata massima del trattamento ABA.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la facoltà o l'obbligo del consulente tecnico di non accettare l'incarico o di astenersi.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fonda l'oscuramento delle generalità del minore, dei genitori e degli altri dati idonei all'identificazione degli interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base normativa, unitamente alla disciplina nazionale, per l'oscuramento dei dati personali nell'eventuale riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la richiesta cautelare di incremento di una prestazione sanitaria individualizzata presuppone accertamenti diagnostici e valutazioni tecnico-specialistiche non adeguatamente disponibili allo stato degli atti, il giudice amministrativo può negare l'immediata modifica della prestazione e disporre una consulenza tecnica d'ufficio in vista della decisione di merito.
  • Nelle controversie relative alla definizione del trattamento terapeutico di un minore, la consulenza tecnica d'ufficio può essere finalizzata ad accertare la patologia, la sua gravità in rapporto alla situazione personale complessiva, l'idoneità del progetto sanitario impugnato e l'eventuale trattamento necessario, con indicazione concreta di modalità, intensità, supervisione, parent training e durata.
  • Il consulente tecnico d'ufficio, nell'individuare il trattamento sanitario eventualmente necessario, deve indicare le fonti del proprio convincimento, anche con riferimento alla letteratura scientifica e alla migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito medico.
  • Nel contenzioso relativo al progetto di vita personalizzato, il giudice può incaricare il consulente tecnico di verificare preliminarmente la disponibilità delle parti a raggiungere un accordo; l'accordo deve essere verbalizzato nelle operazioni peritali e recepito dall'amministrazione con un provvedimento espresso e motivato, sottoscritto per accettazione dall'interessato o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
  • La durata del trattamento ABA eventualmente individuato in sede di consulenza tecnica deve essere contenuta entro i massimi temporali previsti dal pertinente protocollo regionale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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