Cassazione Penale, Sentenza n. 18189/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva respinto l'istanza avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un'autovettura, deducendo in primo luogo la nullità per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame (violazione art.324 c.6 c.p.p.), e in subordine l'omessa valutazione del fumus del reato di ricettazione e della memoria difensiva (art.648 c.p. e carenze motivazionali).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: constatata l'assenza di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'indagato, ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e dell'ordinanza di riesame. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Vibo Valentia per nuovo giudizio ai sensi dell'art.324 comma 5 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che la nullità dell'udienza non determina di per sé l'inefficacia del sequestro probatorio, che rimane efficace salvo il caso in cui il termine per la decisione sia superato.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
comma 6 (e comma 5 richiamato per il rinvio)
L'omessa notificazione dell'avviso d'udienza di riesame all'indagato integra profilo di nullità che, secondo l'orientamento maggioritario e la Corte, è assoluta e insanabile; l'art.324 comma 5 è richiamato per stabilire la competenza e la modalità del rinvio dopo annullamento.
art. 179 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'art.179 come fondamento della nullità relativa alla mancata garanzia del contraddittorio: l'omissione dell'avviso, volta a impedire la partecipazione dell'interessato, determina nullità assoluta dell'udienza e dell'ordinanza conclusiva.
art. 178 cod. proc. pen.
La giurisprudenza citata inquadra l'omessa notifica dell'avviso di udienza come nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 lett. c), con propagazione all'ordinanza di riesame.
art. 648 cod. pen.
Norma richiamata dal difensore in relazione alla qualificazione del reato (ricettazione) e alla verifica del fumus; la Corte non è entrata nel merito della questione sostanziale perché ha ritenuto decisivo il vizio procedurale.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione agli effetti della mancanza di notifica e al termine per la decisione; la Corte distingue la nullità dell'udienza dall'inefficacia automatica della misura cautelare, che si verifica solo se il termine procedurale per la decisione è superato.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame all'indagato comporta, secondo la giurisprudenza maggioritaria e la Corte, nullità assoluta e insanabile dell'udienza e dell'ordinanza di riesame.
- Tale nullità, se rilevata e dedotta tempestivamente, determina l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio al giudice competente per nuovo esame, ma non implica automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare reale.
- La misura cautelare resta efficace salvo che sia decorso il termine previsto per la decisione in modo da rendere inefficace la misura per scadenza temporale; quindi l'annullamento per vizio procedurale non sempre determina la cessazione immediata degli effetti del sequestro.
- La regolarità della notifica all'indagato è essenziale anche se il difensore ha partecipato all'udienza: la tutela del contraddittorio richiede la preventiva informazione all'interessato.
- In presenza di nullità procedurali di ordine generale, i profili sostanziali (es. fumus, esigenze tecniche) possono rimanere inesaminati e dovranno essere valutati nuovamente dal giudice di rinvio.
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