Ordinanza n. 203/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti comunali di revisione e trasferimento del mercato serale estivo, bando e graduatoria per l’assegnazione di 43 stalli, nomina della commissione e ordinanze collegate in materia di circolazione stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, titolari di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico nell’area del mercato di via della Fonte Vecchia, hanno contestato gli atti con cui il Comune ha trasferito il mercato lungo via Nazionale, la parte iniziale di via Capo d’Orso e Piazza Fresi, aumentando gli stalli da 25 a 43, e ha bandito l’assegnazione di tutti i nuovi posteggi. Hanno sostenuto che le concessioni, ritenute valide fino al 2032, sarebbero state prorogate automaticamente perché il Comune non avrebbe concluso nei termini il procedimento di rinnovo avviato nel 2021, invocando l’art. 11, comma 5, della l. n. 214/2023. Da ciò deriverebbe l’obbligo di riservare ai ricorrenti 22 dei 43 stalli, con conseguente illegittimità del bando relativo alla totalità dei posteggi. È stato inoltre invocato l’art. 32 del regolamento comunale del commercio, che, in caso di trasferimento del mercato, prevederebbe l’assegnazione prioritaria dei nuovi posteggi agli operatori già presenti e titolari di concessione. I ricorrenti hanno contestato anche il trasferimento del mercato e alcune limitazioni merceologiche, deducendo un difetto di motivazione. È stato chiesto altresì il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi tra i ricorrenti, poiché 18 di essi risultavano assegnatari di uno stallo nel nuovo mercato, mentre 4 erano stati esclusi dalla procedura; ha inoltre dedotto il difetto di interesse rispetto ai diversi motivi, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli operatori utilmente collocati in graduatoria, la genericità del motivo relativo alle scelte pianificatorie e l’insindacabilità di tali scelte, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, lasciando impregiudicato l’esame delle eccezioni preliminari e del merito. Ha ritenuto anzitutto insussistente un pregiudizio cautelare non altrimenti risarcibile, poiché il danno prospettato dagli stessi ricorrenti aveva natura economica e, come tale, era suscettibile di risarcimento. Inoltre, il mercato era già operativo dal 1° giugno 2026 e gli atti avevano iniziato a produrre effetti: nella comparazione degli interessi contrapposti è quindi prevalso l’interesse pubblico a non modificare lo stato di fatto durante la stagione in corso. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che i precedenti titoli concessori non apparissero più validi ed efficaci e che non sembrasse invocabile l’art. 11, comma 5, della l. n. 214/2023, in quanto il rinvio all’art. 184-bis del d.l. n. 34/2020 conduceva a una proroga automatica per dodici anni ritenuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea e già disapplicata dalla giurisprudenza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 6013/2025. Per le contestazioni relative al trasferimento e alla disciplina del nuovo mercato, il Comune appariva avere esercitato la propria discrezionalità pianificatoria nel rispetto dei principi di logicità e congruità; non emergevano, allo stato della cognizione cautelare, né un macroscopico travisamento dei fatti né un difetto di istruttoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo.
art. 11, comma 5, l. n. 214/2023
La disposizione, secondo la valutazione cautelare del TAR, non appare idonea a fondare la proroga automatica delle concessioni, anche per il rinvio alla disciplina ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
art. 184-bis d.l. n. 34/2020
La disciplina richiamata dall’art. 11, comma 5, l. n. 214/2023, nella parte in cui fonderebbe il rinnovo automatico per dodici anni, appare in contrasto con il diritto dell’Unione europea ed è stata oggetto di disapplicazione giurisprudenziale.
art. 32 del Regolamento comunale del commercio
È invocato dai ricorrenti quale fonte di una priorità nell’assegnazione dei nuovi posteggi agli operatori già presenti e titolari di concessione; la questione non è stata definita in sede cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il danno esclusivamente economico, in quanto astrattamente risarcibile, non integra di regola un pregiudizio non altrimenti riparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’atto amministrativo.
- Quando il provvedimento impugnato ha già prodotto effetti e l’attività amministrativa o il servizio organizzato dall’amministrazione è già operativo, la comparazione cautelare può privilegiare l’interesse pubblico alla conservazione dello stato di fatto, soprattutto quando la sospensione determinerebbe una modifica immediata dell’assetto in corso.
- Una disciplina nazionale che preveda il rinnovo o la proroga automatica e generalizzata di concessioni suscettibili di interesse transfrontaliero non può essere applicata se incompatibile con il diritto dell’Unione europea; il giudice può disapplicarla, secondo i presupposti individuati dalla giurisprudenza europea e nazionale.
- Nella fase cautelare, le scelte comunali di organizzazione e localizzazione di un mercato rientrano nella discrezionalità pianificatoria e non sono sindacabili in assenza di profili macroscopici di illogicità, incongruità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 1580/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 362/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 364/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 365/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 366/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 367/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →