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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05765/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per l’imposta unica sulle scommesse relativi agli anni 2007-2011, emessi nei confronti di un gestore italiano di ricevitoria/CTD e di bookmaker esteri ritenuti coobbligati in solido. La CTR aveva rigettato gli appelli, salvo dichiarare cessata la materia del contendere per alcune annualità anteriori al 2011 nei confronti del gestore, per effetto di sgravio. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con dieci motivi, tra l’altro: illegittimità degli avvisi alla luce della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale; mutamento della motivazione e dei presupposti degli atti impositivi da parte della CTR; insussistenza del presupposto territoriale dell’imposta; carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati; errata determinazione dell’aliquota/base imponibile; mancato riconoscimento dell’esimente per obiettiva incertezza normativa sulle sanzioni; omessa pronuncia sul contraddittorio endoprocedimentale; violazione del diritto UE per asserita discriminazione e per il carattere sanzionatorio della pretesa; ulteriori questioni di legittimità costituzionale. È stata anche proposta, in limine, una richiesta di conciliazione ex art. 48-bis d.lgs. 546/1992, ritenuta inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi tranne il sesto, limitatamente alle sanzioni: ha affermato che, per gli anni anteriori al 2011, sussiste obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari, sicché opera l’esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997; per le annualità dal 2011 in poi, invece, la disciplina è valida e applicabile e la pretesa fiscale non è sanzionatoria ma impositiva ordinaria.

La decisione

La Corte ha rigettato la richiesta di conciliazione. Ha accolto il sesto motivo solo nei limiti relativi all’esclusione delle sanzioni per i bookmaker esteri per gli anni antecedenti al 2011, ha rigettato tutti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accolto il ricorso introduttivo limitatamente alla parte concernente l’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei bookmaker esteri per il periodo anteriore all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010/2011. Per il resto la pretesa impositiva è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    Individua il presupposto e i soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse anche per l’attività di gestione/raccolta svolta tramite intermediari, secondo l’interpretazione autentica successivamente fornita.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010

    Ha natura interpretativa e chiarisce che l’imposta è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio; consente la soggettività passiva di bookmaker esteri e ricevitorie operanti per loro conto per i periodi successivi.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 30, comma 1, l. n. 87 del 1953

    Richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato per censurare il preteso mutamento della motivazione degli atti impositivi in appello.

  • artt. 1326, 1327, 1336 c.c.

    Richiamati per contestare il presupposto territoriale e la conclusione del contratto di scommessa.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    La Corte ribadisce che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati sussiste solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell’atto impositivo.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato insieme allo Statuto del contribuente per la motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 4 d.lgs. n. 504 del 1998

    Disciplina l’aliquota dell’imposta unica; la sua applicazione è stata ritenuta corretta dalla CTR in base alla documentazione disponibile e, in difetto, alla determinazione induttiva.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Accoglie l’esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori per le annualità anteriori al 2011.

  • artt. 112, 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 35 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel motivo di omessa pronuncia e vizio di motivazione, ritenuti inammissibili o infondati.

  • artt. 7 e 12 l. n. 212 del 2000

    Invocati per il contraddittorio endoprocedimentale e la motivazione, ma la Corte esclude un obbligo generalizzato per tributi non armonizzati.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Richiamati nella doglianza sul contraddittorio e sulla partecipazione procedimentale.

  • artt. 56 e ss. TFUE

    La Corte richiama la giurisprudenza UE che esclude incompatibilità della normativa italiana sull’imposta unica con la libera prestazione dei servizi.

  • art. 267 TFUE

    Invocato per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte ne esclude la necessità alla luce dei precedenti della Corte di giustizia.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel decimo motivo sulla rivalsa e sulla traslazione dell’onere tributario.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011

    Consente la determinazione della base imponibile anche in via induttiva usando la raccolta media provinciale e applicando l’aliquota massima quando mancano i dati forniti dal contribuente.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    La richiesta di conciliazione in Cassazione è dichiarata inammissibile e comunque non applicabile alla fattispecie proposta.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato per il diritto al contraddittorio procedimentale, ma non in termini di obbligo assoluto in materia tributaria.

  • art. 23, comma 2, l. n. 87 del 1953

    Utilizzato per escludere la rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate nel decimo motivo.

Massime di principio

  • L’imposta unica sulle scommesse colpisce la raccolta e la gestione delle scommesse svolte in Italia, indipendentemente dal luogo in cui il bookmaker sia stabilito o dal luogo di conclusione del contratto di scommessa.
  • La disciplina interpretativa del 2010/2011 ha chiarito che soggetti passivi possono essere anche i bookmaker esteri e le ricevitorie/CTD che operano per loro conto; per le annualità successive tale assetto è compatibile con gli artt. 3 e 53 Cost. e con l’art. 56 TFUE.
  • Per le annualità anteriori all’entrata in vigore della norma interpretativa, sussiste obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari, con conseguente non applicabilità delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997.
  • Nel processo tributario non è sufficiente allegare in astratto la mancata conoscenza di atti richiamati nell’avviso: occorre dimostrare che il loro contenuto, non già riportato nell’atto impositivo, fosse necessario a integrarne la motivazione.
  • In materia di tributi non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; per i tributi armonizzati la violazione del contraddittorio richiede comunque la prova delle difese concrete che il contribuente avrebbe potuto svolgere.
  • La determinazione induttiva della base imponibile dell’imposta unica è legittima quando il contribuente non fornisca i dati necessari, potendo l’Ufficio usare gli elementi disponibili e applicare l’aliquota massima prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaPrescrizioneDecadenzaBuona fede e correttezza

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