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Sentenza

Sentenza n. 1127/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 306/2023 pubblicata in data 19 ottobre 2023 (procedimento R.G. 401/2023), passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 306/2023, concernente il riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 306/2023, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nel giudizio civile. La sentenza civile riguardava gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo complessivo di 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia del Ministero e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 20 ottobre 2023. È stata inoltre rilevata la tempestività del ricorso rispetto al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché mancava inizialmente l’atto introduttivo del giudizio civile necessario a individuare gli anni scolastici interessati, il Collegio ha disposto un ordine istruttorio, tempestivamente adempiuto dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, il suo passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il rispetto del termine dilatorio. Nel merito, dal ricorso introduttivo del giudizio civile è risultato che la pretesa riguardava gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023; poiché la domanda era stata integralmente accolta, l’importo dovuto era pari a 2.500 euro. L’inadempimento ministeriale è stato ritenuto incontestato, non avendo il Ministero formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’esecuzione. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente e di accreditarvi 2.500 euro entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, da esercitare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese di lite sono state compensate, salva la restituzione del contributo unificato a carico del Ministero, in considerazione della necessità dell’ordine istruttorio determinata dalla non tempestiva produzione documentale della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando il giudicato civile individua una prestazione amministrativa dovuta e il relativo importo è determinabile sulla base del titolo e degli atti del giudizio presupposto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente all’amministrazione l’esecuzione della prestazione, precisandone contenuto, importo e termine.
  • La mancata contestazione dell’inadempimento e dell’importo dovuto da parte dell’amministrazione resistente, costituita senza fornire elementi sull’avvenuta esecuzione, consente di ritenere non controversi l’an e il quantum dell’obbligazione risultante dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, definendone preventivamente poteri e termine di intervento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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