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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa concorrente)

La controversia

Una società operante come concessionaria esclusiva della distribuzione e gestione della rete pubblica del gas metano in vari comuni toscani aveva assunto impegni nel procedimento dinanzi all'autorità antitrust. Una controparte aveva poi convenuto tale società innanzi alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990, chiedendo l'accertamento di un abuso di posizione dominante e il risarcimento dei danni, sostenendo che, in alcune lottizzazioni private, la convenuta si fosse rifiutata di eseguire prestazioni di propria competenza (assistenza, allacciamento alla rete e collaudo) salvo che le fosse affidata anche la costruzione dell'intero metanodotto. La corte d'appello aveva accertato l'abuso e liquidato i danni, valorizzando anche la decisione con impegni adottata all'esito del procedimento antitrust e le comunicazioni intercorse tra le parti. Con il ricorso per cassazione la società soccombente denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 14-ter della l. n. 287 del 1990, sostenendo che la decisione con impegni non potesse avere alcuna efficacia probatoria e che il giudice di merito avesse attribuito a tale provvedimento un valore quasi di giudicato, senza procedere a un autonomo accertamento dell'illecito. La controparte resisteva con controricorso chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio risarcitorio ex art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990, quando il procedimento antitrust si sia concluso con una decisione con impegni ex art. 14-ter, il giudice di merito non è vincolato da un accertamento dell'infrazione, che in quella sede manca, ma deve comunque considerare gli elementi probatori emersi nell'istruttoria amministrativa e la valutazione preliminare dell'autorità, potendo usarli come indizi o principio di prova della natura anticoncorrenziale della condotta, insieme agli altri elementi acquisiti in causa. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il giudice di merito non si era basato sulla sola decisione con impegni, ma aveva valutato anche le ammissioni contenute nelle comunicazioni della stessa società convenuta, e che la censura del ricorrente si risolveva in una contestazione inammissibile del merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990

    consente l'azione di risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali davanti al giudice ordinario competente; nel relativo giudizio il giudice può valutare gli elementi raccolti nel procedimento antitrust.

  • art. 14-ter l. n. 287 del 1990

    la decisione con impegni chiude il procedimento senza accertamento formale dell'infrazione, ma le risultanze istruttorie restano valutabili nel successivo giudizio civile.

  • art. 4, par. 3, TUE

    il principio di leale cooperazione impone al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare dell'autorità europea e di non ignorare le decisioni con impegni.

  • Regolamento (CE) n. 1 del 2003, art. 9

    l'istituto degli impegni risponde a esigenze di economia processuale e mira a una soluzione rapida dei problemi di concorrenza senza constatazione formale dell'infrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per illecito anticoncorrenziale, la decisione con impegni adottata dall'autorità antitrust non ha efficacia di giudicato sull'esistenza dell'infrazione, ma non è giuridicamente irrilevante e deve essere considerata come elemento probatorio.
  • Il giudice civile può fondare il proprio convincimento sugli elementi acquisiti nel procedimento amministrativo antitrust, inclusa la comunicazione delle risultanze istruttorie, purché li valuti insieme alle altre prove raccolte nel processo.
  • La decisione con impegni può costituire indizio, o anche principio di prova, della natura anticoncorrenziale della condotta, ma resta sempre necessaria una valutazione complessiva e autonoma delle emergenze istruttorie.
  • È inammissibile censurare in cassazione, sotto la veste di violazione di legge, una critica che mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la rilevanza probatoria degli elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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