Cassazione Penale, Sentenza n. 40739/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza per mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento e alla valutazione della prova della sussistenza dell'aggravante di cui all'art.80, comma 1 lett. d) T.U. Stup., sostenendo che l'oggetto sequestrato definito 'sciabola' fosse in realtà un arnese per il giardinaggio destinato alla raccolta della cannabis e non una arma, e che la Corte d'appello non abbia adeguatamente considerato le argomentazioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello ha esaminato le deduzioni difensive e che, secondo la consolidata giurisprudenza, l'aggravante per detenzione di arma richiede solo la coincidenza spazio-temporale tra detenzione di stupefacente e detenzione dell'arma, non la finalizzazione dell'arma allo spaccio. Ha ritenuto che la qualificazione della sciabola come arma sia valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e che gli ermellini abbiano fornito motivazione sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.110 cod. pen.
Richiamato come riferimento alla partecipazione al reato; utilizzato per la contestazione del concorso di persone nei reati contestati.
art.73 T.U. Stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309), commi 1 e 4
Norma che disciplina i reati concernenti gli stupefacenti; la condotta contestata rientra nelle fattispecie previste da tali commi.
art.80 T.U. Stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309), comma 1 lett. d) e comma 2
Prevede l'aggravante quando il fatto è commesso da persona armata; la Corte ha interpretato l'aggravante come richiedente la sola coincidenza spazio-temporale tra detenzione di droga e detenzione di arma, senza necessità di finalizzazione.
art.125 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai criteri di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia dato adeguata risposta alle deduzioni difensive.
art.192 cod. proc. pen.
Norma sul principio dispositivo e sull'attività probatoria; citata nel quadro delle doglianze sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito.
art.546 cod. proc. pen., comma 1 lett. I)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi delle regole di legittimità previste.
art.625 cod. pen. n.3 (richiamato per analogia)
Lodato in motivazione per analogia: l'aggravante è intesa anche per il maggior disvalore derivante alla possibilità di usare l'arma per difendere il possesso del bene illecito, similmente all'aggravante prevista per il furto.
Massime di principio
- L'aggravante prevista dall'art.80 T.U. Stup. per il fatto commesso da persona armata richiede, secondo la giurisprudenza consolidata, la mera coincidenza spazio-temporale tra la detenzione dello stupefacente e la detenzione dell'arma; non è necessaria la prova che l'arma fosse finalizzata allo spaccio.
- La qualificazione di un oggetto come arma o come arnese di uso comune è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità, salvo vizio di motivazione manifesto o mancata considerazione degli elementi rilevanti.
- Un oggetto che ha anche una destinazione pacifica o agricola puo' comunque rientrare nella nozione di arma se, per forma o caratteristiche, puo' essere utilizzato come strumento atto ad offendere; la mera presenza insieme ad attrezzi da giardinaggio non esclude automaticamente l'aggravante.
- In fase di impugnazione, le difese devono indicare con precisione i vizi di fatto e di diritto e dimostrare l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito per ottenere l'annullamento in sede di legittimità.
- La Corte di cassazione verifica la correttezza dell'applicazione del diritto e la sufficienza della motivazione; non riesamina liberamente le valutazioni probatorie di fatto se adeguatamente motivate dai giudici di merito.
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