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Sentenza

Sentenza n. 11272/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 5970/2025 del Tribunale di Roma, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202602884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5970/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente e alla refusione delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5970/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio economico di euro 1.500,00, oltre accessori, nonché al pagamento di euro 1.200,00 per spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accertato la regolare formazione del giudicato, la notificazione della sentenza all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di prova o chiarimenti da parte dell'Amministrazione sull'adempimento, ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato, previa richiesta della ricorrente, un Commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Non ha disposto allo stato la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Ha condannato l'Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L'accoglimento è definito parziale perché il TAR non ha disposto la penalità di mora richiesta o prospettata.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato, fissando un termine e nominando preventivamente un Commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, secondo quanto indicato nella decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il decorso prima di esaminare la domanda di ottemperanza.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la pronuncia da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione nelle forme prescritte ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve dare attuazione al contenuto del titolo giudiziale senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali del diritto ormai accertato con il giudicato.
  • Quando il privato deduce l'inadempimento dell'amministrazione e questa, pur costituita, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore richiamata dal giudice.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del ricorrente e fissando un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale applicazione a una successiva fase, qualora l'amministrazione continui a non adempiere oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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