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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33889/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato una cartella di pagamento relativa a redditi soggetti a tassazione separata per l'anno 2007, connessi a una plusvalenza derivante da cessione d'azienda. Il contribuente non contestava la sorte capitale dell'imposta, ma riteneva non dovuti interessi, sanzioni e altri accessori, deducendo che tali importi erano stati richiesti mediante cartella senza la previa valida notifica dell'atto prodromico (avviso di liquidazione) e senza prova della raccomandata informativa successiva al mancato recapito. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 8 L. n. 890/1982, dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, degli artt. 36-bis e 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 1, comma 412, L. n. 311/2014, per avere la CTR ritenuto sufficiente la mera spedizione dell'atto a mezzo posta e perfezionata la notifica senza la prova dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o comunque degli adempimenti ulteriori previsti dalla disciplina postale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del contribuente. Ha rilevato che, in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, quando il plico non venga consegnato per temporanea assenza o irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non può essere data dalla sola prova della spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD. Nel caso concreto l'Agenzia non aveva neppure allegato, né provato, l'invio e la ricezione della raccomandata informativa dopo il mancato reperimento del destinatario. La Corte, ritenuto non necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., annullando l'originario atto impositivo nella parte eccedente quanto dovuto a titolo di IRPEF, già pagato. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge commessa dalla CTR

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio in ordine alla regolarità della notificazione

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    interpretato nel senso che, in caso di mancata consegna del plico per assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione

  • art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000

    richiamato a sostegno della censura sulla necessità di garantire la conoscibilità dell'atto e la tutela difensiva del contribuente

  • artt. 36 bis e 60, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973

    invocati dal ricorrente come disposizioni rilevanti per la liquidazione e notificazione degli atti tributari

  • art. 1, comma 412, L. n. 311 del 2014

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate dalla CTR

  • art. 40 D.P.R. n. 655 del 1982

    invocato quale disciplina del servizio postale rilevante ai fini della notificazione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito, senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto necessari

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    richiamati nell'orientamento delle Sezioni Unite come base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982

  • Cass. SS.UU. 15.4.2021, n. 10012

    "la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante... esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa"

    ha risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso della necessità della prova dell'avviso di ricevimento della CAD per dimostrare la rituale notificazione postale in caso di mancata consegna del plico

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando il plico non sia consegnato per rifiuto, temporanea assenza del destinatario o assenza/inidoneità di altri soggetti legittimati a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica non può basarsi sulla sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.
  • La mera dimostrazione dell'inoltro della comunicazione di avvenuto deposito non è sufficiente a provare la ritualità della notifica: occorre la prova documentale della sua effettiva ricezione, quale garanzia della conoscibilità dell'atto e del diritto di difesa del destinatario.
  • Se l'amministrazione non prova il corretto completamento della procedura notificatoria dell'atto presupposto, gli accessori e le sanzioni richiesti con la cartella possono risultare illegittimi, ferma restando la debenza della sorte capitale eventualmente già adempiuta.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso e decidere direttamente nel merito, annullando l'atto impugnato ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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