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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20251/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che le aveva condannate per traffico/detenzione di stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990), contestando in particolare: 1) la configurazione dell'aggravante della "ingente quantità" ex art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 (si eccepiva errata applicazione del criterio 2000x e necessità di valutazione concreta dell'impatto sul mercato); 2) l'affermazione della responsabilità penale per travisamento della prova e insufficienza degli indizi, sostenendo che le due giovani (Cicciarello e Galluzzo) fossero estranee o solo conniventi senza contributo materiale; 3) la mancata o insufficiente concessione delle circostanze attenuanti generiche (per stato di incensuratezza, ruolo marginale, collaborazione); 4) vizi nella quantificazione del principio attivo basata su analisi campionarie e nella determinazione della pena e del bilanciamento attenuanti/aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure. In particolare: la questione sull'aggravante dell'ingente quantità è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri giurisprudenziali (soglia basata sul rapporto con la quantità massima tabellare, criterio Sez. U. Biondi e successive precisazioni) e motivato la valutazione discrezionale nel caso concreto (quasi 3 kg di principio attivo, impatto sul mercato locale). La Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle prove da parte del giudice di merito (assenza di vizio motivazionale tale da consentire la revisione in Cassazione) e ha confermato che il sindacato di legittimità è limitato al controllo della logica e coerenza della motivazione, non alla rivalutazione degli elementi di fatto. Sono state ritenute legittime anche le analisi effettuate su campioni e la scelta motivata del giudice nel non riconoscere attenuanti generiche per Irilli (negazione dell'evidenza, scarsa collaborazione); per Galluzzo e Cicciarello la Corte d'appello aveva già riconosciuto attenuanti ed operato il bilanciamento (riduzione della pena per le due ultime). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata nei suoi aspetti; le ricorrenti sono state condannate alle spese e tenute al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73; art. 80, comma 2; art. 75, comma 1-bis; art. 87

    L'art. 80 comma 2 (aggravante dell'ingente quantità) va applicato secondo i criteri giurisprudenziali che utilizzano il rapporto tra quantità di principio attivo e valore-soglia tabellare (criterio delle Sezioni Unite Biondi e successive precisazioni); art. 75 comma 1-bis ha reintrodotto la nozione di quantità massima detenibile influenzando il calcolo della soglia; art. 87 consente analisi su campioni rappresentativi, ritenute non irripetibili.

  • Decreto Ministeriale 11 aprile 2006 (tabella delle dosi)

    tabella allegata al DM 11 aprile 2006

    La tabella fornisce il valore-soglia da rapportare al principio attivo; la giurisprudenza ha fissato criteri di moltiplicazione (p.es. 2000 volte) per individuare la soglia oltre la quale l'aggravante può essere valutata dal giudice di merito.

  • Codice penale

    Art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche) è richiamato come possibile misura attenuante ma la sua concessione è rimessa al giudice di merito; art. 133 (criteri per la determinazione della pena) deve essere considerato dal giudice di merito, ma il bilanciamento e la determinazione della pena restano esercizio discrezionale se adeguatamente motivati.

  • Codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. consente l'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di € 3.000,00.

Massime di principio

  • La qualificazione dell'"ingente quantità" ex art. 80 d.P.R. 309/1990 richiede l'applicazione dei criteri giurisprudenziali (rapporto con la dose-soglia tabellare, soglia '2000x' e successive precisazioni) ma resta soggetta a valutazione discrezionale del giudice di merito quando la soglia è superata.
  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non riesamina liberamente le prove: controlla la presenza di un percorso motivazionale logico e coerente del giudice di merito; per ottenere annullamento il ricorrente deve dimostrare vizi della motivazione o errori di diritto, non offrire una diversa lettura dei fatti.
  • Le analisi chimiche effettuate su campioni rappresentativi sono ammissibili e non costituiscono di per sé accertamento tecnico irripetibile; la loro utilizzazione è legittima salvo specifiche criticità tecniche dimostrate dalla difesa.
  • Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche e il bilanciamento con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione sindaca la congruità e la logicità della motivazione più che la discrezionalità stessa.
  • Quando si contesta la responsabilità per concorso nel reato vs mera connivenza, è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza/accordo) e non solo prospettare versioni alternative; la semplice immotivata contraddittorietà o implausibilità delle versioni difensive rafforza la valutazione accusatoria.
  • Per impugnare con successo decisioni basate su valutazioni probatorie complesse è strategico chiedere (e, se possibile, ottenere) accertamenti tecnici o contraddittori specifici in istruttoria per poter censurare successivamente l'applicazione dei criteri tecnici o la rappresentatività dei campioni.

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