Cassazione Penale, Sentenza n. 8610/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di tentato omicidio (fatto del 30/04/2023). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi: sosteneva che il colpo fosse unico, che non vi fosse certezza sull'arma (egli afferma di aver usato la chiave di un'autovettura, compatibile con la ferita), che il certificato non medico non descriveva la lesione né le dimensioni, indicando solo il torace in modo generico, e che l'espressione "senza menzioni di complicazioni" dovesse intendersi come assenza di perdita di sangue; mancava quindi l'idoneità dell'azione a causare la morte, posto che la chiave non sarebbe un arnese idoneo a provocarla.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore ha comunicato la rinuncia a tutti i motivi di ricorso, che priva il ricorso di contenuto. La Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra rinuncia al ricorso (che incide sul dispositivo del rapporto processuale) e rinuncia al motivo (che non incide sul rapporto), rilevando che la rinuncia a tutti i motivi rende inammissibile il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La norma autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di decisione di inammissibilità del ricorso
Sez. Un., sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245
Giurisprudenza richiamata per distinguere la rinuncia al ricorso (efficace sul rapporto processuale) dalla rinuncia al motivo di ricorso (che non incide sul rapporto): la rinuncia a tutti i motivi, nella specie, priva il ricorso di contenuto e ne determina l'inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia a tutti i motivi di ricorso comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di contenuto: chi vuol preservare la possibilità di sindacare la decisione deve mantenere almeno un motivo valido.
- Occorre distinguere tra rinuncia all'intero ricorso (che ha effetti dispositivi sul rapporto processuale) e rinuncia a singoli motivi: la prima conduce all'estinzione del mezzo impugnatorio, la seconda no.
- L'eventuale merito (es. dubbio sull'arma, sulla qualificazione della ferita, sull'idoneità lesiva) non è stato esaminato dalla Corte poiché la pronuncia si è basata su un motivo processuale-formale; in situazioni analoghe è importante non rinunciare preventivamente a tutti i motivi se si intende ottenere una valutazione di merito.
- Quando si pone in dubbio l'idoneità dell'arma o la gravità delle lesioni, la difesa deve sollevare con precisione questioni probatorie (es. richiesta di acquisizione della documentazione sanitaria dettagliata, consulenze o perizie) prima di rinunciare ai motivi, perché l'assenza di motivi impedisce ogni sindacato.
- La condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende può seguire anche a un provvedimento di inammissibilità: valutare il rischio economico di una rinuncia integrale.
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