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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16756/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione interna tra più tentativi di furto. Il difensore deduce che nel capo di imputazione non erano indicate le persone offese titolari degli altri locali le cui porte erano state infrante e che era stato accertato solo il tentativo di furto in danno di Raffaella Barbaglia, pertanto il reato sarebbe unico e non configurabile la continuazione interna. In memoria è stata anche contestata l'assenza della condizione di procedibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo meramente riproduttivo di censura già valutata e disattesa dai giudici di merito che avevano accertato la pluralità di azioni delittuose in danno di diverse persone offese (rottura delle porte finestre di più magazzini appartenenti a soggetti distinti e ingresso nel magazzino di Barbaglia). La decisione ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la sottrazione di cose detenute da più soggetti in un contesto spaziale non riconducibile a un unico detentore integra più reati. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo c.p.

    Richiamato nell'imputazione insieme ad altre norme penali (concorsualità di reati/continuazione). Nel contesto la norma è stata richiamata come parte della descrizione delle norme applicate alla condotta

  • art. 56 c.p.

    Richiamato nell'imputazione (riguarda il tentativo); la Corte ha ritenuto provato il tentativo di furto in più distinti episodi

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto, applicata al caso in quanto l'imputato ha tentato di sottrarre beni entrando nei magazzini

  • art. 625 n.2 c.p.

    Aggravante per il furto commesso con effrazione o scasso; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante ove l'imputato ha infranto vetri e porte

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado confermata in appello (norme di processo in materia di determinazione della pena e motivazione)

  • art. 129 c.p.p.

    Riferito nella motivazione circa l'impossibilità, in caso di inammissibilità del ricorso, di esercitare alcuni poteri ulteriori del giudice dell'impugnazione (ad es. avviso alle persone offese), poiché quel potere presuppone il pieno esercizio della giurisdizione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso e responsabilità del ricorrente

  • D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (norme transitorie)

    Richiamato in relazione al regime transitorio sulle modifiche della procedibilità per alcuni reati e all'obbligo/avviso alla persona offesa; la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce l'applicazione di alcuni obblighi informativi che presuppongono il pieno esercizio della giurisdizione

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Citato nella motivazione con riferimento a modifiche legislative successive riguardanti la procedibilità; la Corte ha detto che, in caso di inammissibilità, non può essere valutata la mancata proposizione della querela introdotta successivamente

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 41141 del 19/05/2014 (Pop, Rv. 261204)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui chi sottrae una pluralità di cose detenute da più soggetti realizza una pluralità di reati quando opera in un contesto spaziale non riconducibile a un unico detentore

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino, Rv. 273551) e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266819)

    Citate in relazione al principio che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce un potere decisionale autonomo al giudice dell'impugnazione rispetto alle regole di ammissibilità: l'avviso alla persona offesa presuppone una valida impugnazione e il pieno esercizio della giurisdizione

Massime di principio

  • La rottura di accessi e la ricerca di beni in più locali appartenenti a persone diverse, anche se ubicati nello stesso cortile, può integrare plurimi tentativi di furto e non necessariamente un unico reato: la distinzione si fonda sulla sfera giuridica dei detentori delle cose
  • Per contestare efficacemente il riconoscimento della continuazione o la pluralità di reati in Cassazione è necessario confrontarsi espressamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; motivi meramente riproduttivi e non specificamente contrastanti con le argomentazioni del giudice di merito sono destinati a risultare inammissibili
  • Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non entra nel merito di questioni successive come l'introduzione di nuove condizioni di procedibilità (querela) intervenute dopo l'impugnazione, in quanto l'inammissibilità impedisce il pieno esercizio della giurisdizione
  • Il difensore dovrebbe documentare e dimostrare concretamente l'identità e l'unicità della titolarità dei beni/detentori se intende sostenere che i fatti costituiscono un unico reato; la mera assenza di nomi nel capo di imputazione non è sempre sufficiente a escludere la riconfigurazione di più reati
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare l'imposizione di oneri economici al ricorrente (spese e somme alla Cassa delle Ammende) se non emergono elementi che escludano la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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