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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul differimento della pena (rinunciato) e aveva ritenuto inammissibili le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare generica per la sussistenza di reati "ostativi" ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. Il motivo unico del ricorso denunciava errata applicazione e carenza di motivazione in relazione agli artt. 4-bis, 47, 47-ter Ord. pen. e 591 c.p.p., contestando che il Tribunale avesse ritenuto ostativi reati la cui natura aggravata (agevolazione mafiosa) era stata esclusa nelle sentenze di merito e che, dal provvedimento di cumulo del Procuratore, risultava che la pena relativa ad una delle sentenze era già interamente espiata; in sostanza la difesa lamentava che il giudice non avesse effettivamente esaminato le sentenze e non avesse correttamente sciolto il cumulo ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità dei benefici.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non avesse fornito una motivazione adeguata e conforme ai principi di diritto in materia di cumulo e di reati ostativi. La Corte ha chiarito che, quando nel cumulo vi siano reati ostativi e non ostativi, il cumulo può e deve essere "sciolto" virtualmente per verificare se la pena relativa ai reati ostativi sia già stata espia­ta; lo scioglimento deve imputare per primo al periodo già scontato la frazione riferibile ai reati ostativi. Inoltre la Corte ha rilevato che le circostanze aggravanti ex art. 7 d.l. n.152/1991 erano state espressamente escluse nei giudicati e che il Tribunale non ha giustificato con argomentazione concreta la propria affermazione di ostatività. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)

    La Corte richiama il principio che i delitti indicati in tale articolo possono escludere o limitare l'accesso ai benefici penitenziari, ma che, nel caso di cumulo di pene, occorre virtualmente "sciogliere" il cumulo per verificare se la pena relativa ai reati ostativi sia effettivamente ancora da espiare; lo scioglimento deve imputare prima al periodo già scontato la frazione riferibile ai reati ostativi.

  • art. 47 Ord. pen.

    Norma richiamata nell'ambito della disciplina sui benefici penitenziari; la decisione valuta l'ammissibilità delle misure alternative secondo i criteri di tale disciplina e connessi articoli.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Rilevante nella valutazione dei requisiti per l'accesso alle misure alternative; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente motivato il carattere ostativo alla luce delle sentenze di condanna assolutorie sulla circostanza aggravante.

  • art. 591 c.p.p.

    Norma processuale civile/penale richiamata nella doglianza sul vizio di motivazione e sulla corretta valutazione delle sentenze di merito; la Corte ha rilevato carenza motivazionale ai sensi dei principi di correzione dell'istruttoria e della motivazione.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)

    La Corte osserva che la circostanza aggravante relativa all'agevolazione mafiosa, pur essendo stata contestata in origine, è stata espressamente esclusa nei giudicati; pertanto non poteva essere considerata ostativa senza una motivazione concreta che rileggesse il contenuto delle sentenze in senso contrario al giudicato.

Massime di principio

  • Se in un cumulo di pene ci sono reati ostativi e non ostativi, il giudice deve virtualmente "sciogliere" il cumulo per verificare se la pena relativa ai reati ostativi sia già stata espia­ta; non è corretto considerare automaticamente ostativa la totalità del cumulo.
  • Nello scioglimento virtuale del cumulo la frazione di pena già scontata va imputata prioritariamente ai reati ostativi (cioè si deve verificare se la quota della pena riferibile agli ostativi è stata già espiata).
  • La qualificazione 'ostativa' ai sensi di art. 4-bis non può essere affermata in modo meramente assertivo: il giudice deve motivare concretamente, anche esaminando il contenuto delle sentenze di merito, e non può contrastare un giudicato che abbia escluso l'aggravante mafiosa senza adeguata argomentazione.
  • La deduzione, da parte della difesa, di provvedimenti di cumulo e delle sentenze di condanna/assoluzione è fondamentale: tali documenti possono dimostrare che, ai fini dei benefici, non residuano reati ostativi.
  • La mera indicazione da parte del Procuratore che una pena è stata già interamente espia­ta è elemento rilevante e deve essere considerato dal giudice di sorveglianza nella valutazione dell'ammissibilità delle misure alternative.
  • Nei casi in cui la collaborazione con la giustizia non sia dedotta, l'eventuale impossibilità o inesigibilità della collaborazione deve essere provata o adeguatamente valutata; l'assenza di tale prova può portare al rigetto solo se la ostatività è realmente accertata e ben motivata.

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