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Sentenza

Sentenza n. 1280/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del foglio Dispositivo n. -OMISSIS- del 31.03.2022, Foglio Prot. -OMISSIS- 2022 comunicato in data 07.04.2022 con il quale il Comandante di Corpo ha disposto la sospensione dall’impiego a far data dal 30.12.2021 al 24.03.2022 con conseguente perdita del diritto allo stipendio, nonché tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenziali al fine di ottenerne l’annullamento e il riconoscimento del diritto ad essere riammesso in servizio con ricostruzione della posizione stipendiale e previdenziale.

Giustizia amministrativa202200477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dall'impiego, con perdita dello stipendio, per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante di Corpo ne aveva disposto la sospensione dall'impiego dal 30 dicembre 2021 al 24 marzo 2022, con perdita del diritto allo stipendio e conservazione del rapporto di lavoro, fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale della disciplina primaria sull'obbligo vaccinale applicabile al personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 893, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare soltanto nei casi previsti dal codice. Infine, ha sostenuto di essersi attivato per sottoporsi alla vaccinazione e che la mancata somministrazione non fosse dipesa dalla sua volontà, ma dal rifiuto del medico vaccinatore di procedere in assenza della sottoscrizione del consenso informato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale, richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, che hanno dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni relative agli artt. 4 e 4-ter del d.l. n. 44/2021, come convertito e modificato, nonché la sentenza n. 199 del 2025, concernente la disciplina del green pass e dell'obbligo vaccinale. Secondo il TAR, i principi costituzionali affermati dalla Consulta sono applicabili anche al personale della difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico, in ragione dei doveri di protezione e solidarietà gravanti su personale esposto al pubblico. Ha escluso la violazione dell'art. 893, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, ritenendo che tale previsione sia stata superata dalla disciplina sopravvenuta di rango primario contenuta negli artt. 4 e 4-ter del d.l. n. 44/2021 e successive modificazioni, prevalente rispetto alla norma codicistica. Ha infine ritenuto volontaria e imputabile al ricorrente la mancata vaccinazione, poiché la mancata sottoscrizione del consenso informato ha impedito la somministrazione. La sospensione è stata qualificata come conseguenza non disciplinare, temporalmente predeterminata e proporzionata alla finalità di riduzione della circolazione virale, non come sanzione. L'unica causa giustificativa idonea a evitare la sospensione è stata individuata nel pericolo per la salute derivante da specifiche condizioni cliniche documentate secondo le circolari ministeriali in materia di esenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori se dovuti, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 44/2021, convertito in l. 76/2021

    Disciplina l'obbligo vaccinale, inizialmente previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e successivamente esteso ad altre categorie di lavoratori.

  • art. 4-ter d.l. 44/2021, convertito in l. 76/2021

    Prevede, per le categorie interessate dall'obbligo vaccinale, la sospensione dal lavoro senza conseguenze disciplinari e senza diritto alla retribuzione in caso di mancato adempimento, con conservazione del rapporto di lavoro.

  • d.l. 172/2021, convertito in l. 3/2022

    Ha esteso e modificato l'obbligo vaccinale, tra l'altro, per il personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico.

  • art. 893, comma 2, codice dell'ordinamento militare

    La previsione secondo cui il rapporto di impiego militare può essere interrotto, sospeso o cessare soltanto nei casi previsti dal codice è stata ritenuta superata dalla successiva disciplina primaria sull'obbligo vaccinale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La sospensione dal lavoro prevista dalla disciplina sull'obbligo vaccinale non costituisce una sanzione disciplinare, ma una conseguenza temporanea e funzionale alla tutela della salute pubblica, caratterizzata dalla conservazione del rapporto di lavoro, dall'assenza di conseguenze disciplinari e da una durata predeterminata dal legislatore.
  • La disciplina primaria sull'obbligo vaccinale applicabile al personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico prevale sulle disposizioni del codice dell'ordinamento militare incompatibili con essa, anche quando queste ultime prevedano che la sospensione o la cessazione del rapporto possano avvenire soltanto nei casi contemplati dal codice.
  • La mancata sottoscrizione del consenso informato, quando impedisce la somministrazione del vaccino, integra una scelta volontaria imputabile all'interessato e non esclude l'applicazione delle conseguenze previste per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
  • L'esenzione dall'obbligo vaccinale idonea a evitare la sospensione richiede l'accertamento documentato di un pericolo per la salute connesso a specifiche condizioni cliniche, attestato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore secondo la disciplina e le circolari ministeriali applicabili.
  • Dopo che la Corte costituzionale ha già scrutinato e respinto le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina dell'obbligo vaccinale, le censure identiche o sostanzialmente coincidenti proposte in un giudizio amministrativo devono essere considerate manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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