Ordinanza n. 1961/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina veterinaria, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 2), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina veterinaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 7); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 27.1.2026 (doc. n. 7 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 7 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico veterinario per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 8); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina veterinaria; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria. E per ottenere - l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 27.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla graduatoria e mancata ammissione al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria, unitamente agli atti della procedura del semestre filtro, ai decreti ministeriali attuativi, agli esiti delle prove e ai dinieghi parziali o totali di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione per il semestre filtro, non aveva conseguito la sufficienza in nessuna delle tre materie previste. Ha contestato la disciplina introdotta dai decreti ministeriali attuativi della riforma dell'accesso ai corsi di medicina veterinaria, la formazione della graduatoria nazionale, le modalità di correzione e valutazione delle prove, alcuni quesiti di fisica, l'anonimato delle prove, la determinazione dei posti disponibili, il fabbisogno professionale, l'istruttoria sull'offerta formativa, le modalità formative e lo svolgimento degli esami. Ha chiesto in via principale l'ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre; in subordine, l'assegnazione di posti vacanti o l'annullamento dell'intera procedura. Ha inoltre chiesto l'accesso alla documentazione relativa alle prove e alle correzioni, contestando il silenzio-diniego e i dinieghi dell'Università e del Ministero. Tra le censure principali: illegittimità delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025, violazione della legge delega e del d.lgs. n. 71/2025, violazione della par condicio, dell'imparzialità, dell'uguaglianza, dell'affidamento e della buona fede, difetto di istruttoria, disomogeneità delle correzioni, irregolarità dei quesiti e delle prove, violazione dell'anonimato, mancata copertura o redistribuzione dei posti e illegittima determinazione del contingente.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto dubbio l'interesse del ricorrente a contestare il D.M. n. 1115/2025, poiché egli non sarebbe stato inserito in graduatoria neppure secondo le regole originarie, non avendo conseguito alcuna sufficienza. Ha comunque ritenuto prima facie legittimo il nuovo sistema, che amplia la platea degli idonei per consentire la copertura dei posti, ma conserva la priorità dei candidati che abbiano conseguito le tre sufficienze originariamente richieste e ordina gli altri candidati in fasce secondo la maggiore o minore prossimità ai requisiti originari. Tale meccanismo non viola la legge delega né il d.lgs. n. 71/2025, poiché il conseguimento dei crediti mancanti è posticipato e resta condizione per il mantenimento dell'immatricolazione. Il mutamento successivo ha inciso sulla formazione della graduatoria, non sui programmi, sulle prove o sulle condizioni di svolgimento della selezione, sicché non risultano violate par condicio e imparzialità. Le censure sulle commissioni e sulle modalità di correzione sono state ritenute generiche e prive di prova concreta; per i quesiti a risposta multipla la correzione automatica esclude rilievi collegati a prassi difformi, mentre per le domande aperte occorrerebbe dimostrare una concreta difformità. Le contestazioni relative ai quesiti n. 10 e n. 28 di fisica sono risultate prive di interesse, essendo già stati neutralizzati gli effetti pregiudizievoli. La violazione dell'anonimato non è stata ravvisata, perché la procedura di chiusura, sigillatura e successiva rilevazione informatica non evidenziava una concreta possibilità di alterazione dei risultati; comunque, secondo l'Adunanza Plenaria, solo una violazione non irrilevante delle regole sull'anonimato è viziante. Sono state ritenute carenti di interesse le censure sulla mancata assegnazione o redistribuzione dei posti, mentre quelle sulla determinazione del contingente e sul fabbisogno sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute, con avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le contestazioni sul percorso universitario pregresso non consentono l'esonero dalla selezione, potendo gli esami già sostenuti rilevare soltanto per l'iscrizione agli anni successivi o per l'assolvimento della frequenza. Il TAR ha escluso anche la possibilità di ammissione cautelare in sovrannumero, incompatibile con il sistema normativo della graduatoria e non sorretta da una prognosi favorevole. Quanto all'integrazione del contraddittorio, ha individuato quali controinteressati sostanziali tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, secondo modalità e termini perentori, a pena di improcedibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sulle censure e ha rigettato la domanda cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale avviso al ricorrente in relazione alla mancata evocazione del Ministero della Salute sulle censure concernenti fabbisogno e determinazione del contingente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Posti a fondamento dell'integrazione del contraddittorio e dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dell'elevato numero di controinteressati.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
Prevede il superamento degli esami delle tre materie del semestre filtro quale requisito originario per l'accesso alla graduatoria.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Individua criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti, coerentemente con la disciplina primaria.
art. 10 D.M. n. 418/2025
Attribuisce al percorso universitario pregresso rilevanza ai fini dell'obbligo di frequenza del semestre filtro, non ai fini dell'esonero dalla selezione di accesso.
legge delega n. 26/2025
Il TAR ha ritenuto che il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025 non ne violi i principi, poiché il conseguimento dei crediti resta necessario per l'ammissione o il mantenimento dell'immatricolazione.
d.lgs. n. 71/2025
Richiede il conseguimento dei CFU delle tre materie e la collocazione in posizione utile nella graduatoria; la disciplina sopravvenuta è stata ritenuta compatibile perché posticipa, senza eliminarlo, il conseguimento dei crediti mancanti.
art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 264/1999
Richiamato in relazione all'istruttoria per la determinazione del numero programmato e del contingente dei posti.
art. 3, comma 2, lettere a), b), c), legge n. 264/1999
Richiamato in relazione alla verifica del potenziale formativo degli atenei.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per la rilevazione del fabbisogno professionale di medico veterinario.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'ammissione in sovrannumero a una selezione nazionale a posti programmati non può essere disposta quando il candidato non possieda neppure il requisito minimo per l'inserimento in graduatoria e non emerga prima facie l'illegittimità della procedura.
- Una modifica sopravvenuta delle regole di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con la par condicio e con la tutela dell'affidamento quando non alteri programmi, prove e modalità di valutazione, mantenga la priorità dei candidati conformi alle regole originarie e ordini gli altri candidati secondo fasce proporzionate alla distanza dai requisiti iniziali.
- Il requisito legislativo del conseguimento dei crediti formativi può essere attuato mediante un meccanismo che consenta l'inserimento condizionato in graduatoria di candidati privi di alcuni crediti, purché il loro conseguimento entro termini prestabiliti resti condizione per l'immatricolazione o per il suo mantenimento.
- La contestazione della disparità di correzione tra commissioni universitarie non può fondarsi sulla mera esistenza di commissioni diverse, ma richiede la prova concreta dell'assenza o della difformità dei criteri di correzione e della loro incidenza sul risultato del candidato.
- La violazione delle regole sull'anonimato produce effetti invalidanti solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della selezione; la mera irregolarità formale non è sufficiente.
- Quando il ricorso può incidere sulla posizione di un numero elevato di soggetti collocati in una graduatoria unica, tali soggetti sono controinteressati sostanziali e il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione dell'elenco nominativo e termini perentori per l'adempimento.
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