Cassazione Civile, Ordinanza n. 19184/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di divorzio con cui il tribunale aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del marito un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne disabile e un assegno divorzile per l'ex moglie, entrambi con pagamento diretto da parte dell'INPS, e respingendo invece la domanda dell'ex moglie sulla quota di TFR. Il marito ha impugnato la decisione davanti alla Corte d'appello, che ha confermato l'assegno divorzile ritenendo la ex moglie priva di redditi propri e oggettivamente impossibilitata a lavorare perché dedita in via esclusiva all'assistenza della figlia disabile; ha inoltre valorizzato la situazione reddituale dell'obbligato, la sua pensione, l'abbandono del nucleo familiare e il contributo della moglie alla cura della famiglia. In cassazione il ricorrente ha dedotto con un primo motivo la nullità della sentenza e la violazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, sostenendo che mancassero i presupposti per l'assegno divorzile e chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 4, comma 15, L. n. 898/1970 e dell'art. 190 c.p.c., lamentando il mancato accoglimento dell'istanza di acquisizione di informazioni presso la pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. e la mancata concessione dei termini conclusionali e per repliche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei principi delle Sezioni Unite sull'assegno divorzile, accertando in fatto la mancanza di mezzi adeguati dell'ex moglie e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli per l'assistenza esclusiva alla figlia disabile e per l'età avanzata. Ha ritenuto poi infondato il secondo motivo nella parte processuale, chiarendo che nei procedimenti camerali di divorzio non si applicano gli artt. 189 e 190 c.p.c.; lo ha invece dichiarato inammissibile nella parte in cui censurava il mancato esercizio dei poteri istruttori e la valutazione del materiale probatorio, perché tale profilo attiene al merito ed è deducibile solo nei limiti dell'art. 360 c.p.c. Ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898
L'assegno divorzile spetta quando l'ex coniuge non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive; la decisione richiama l'assetto assistenziale e perequativo-compensativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato nel contesto dell'eccezione di inammissibilità sulla doppia conforme, ma escluso per le cause matrimoniali.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La disciplina della doppia conforme non si applica alle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, come quelle matrimoniali.
art. 70, primo comma, c.p.c.
Le cause in cui il pubblico ministero è interventore necessario restano escluse dall'ambito di operatività della doppia conforme.
art. 4, comma 12, L. 1 dicembre 1970, n. 898
Il giudizio di appello in materia di divorzio si svolge con rito camerale.
art. 4, comma 15, L. 1 dicembre 1970, n. 898
Richiamato dal ricorrente per sostenere il vizio processuale relativo all'acquisizione di informazioni presso la pubblica amministrazione.
art. 190 c.p.c.
Non applicabile ai procedimenti camerali di divorzio, caratterizzati da celerità e semplicità di forme.
art. 213 c.p.c.
La mancata acquisizione di informazioni dalla pubblica amministrazione attiene alla valutazione istruttoria di merito e non integra, di per sé, un vizio processuale denunciabile oltre i limiti dell'art. 360 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
I vizi relativi alla valutazione probatoria e al mancato uso di poteri istruttori sono deducibili nei limiti dei vizi processuali o del vizio motivazionale, non come semplice censura di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003
Disposta l'oscurazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 3, L. n. 104/1992
Richiamato come parametro della grave disabilità della figlia, rilevante ai fini dell'impossibilità della madre di lavorare.
Massime di principio
- Nel giudizio di divorzio l'assegno divorzile va riconosciuto quando il coniuge richiedente non disponga di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive; la valutazione deve considerare anche la funzione perequativo-compensativa alla luce del contributo dato alla vita familiare.
- L'accertamento della condizione di impossibilità oggettiva di reperire un'occupazione è valutazione di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e coerente con le risultanze istruttorie.
- Nei procedimenti camerali di divorzio non si applicano gli artt. 189 e 190 c.p.c.; pertanto non è configurabile la nullità della sentenza per mancata concessione di memorie conclusionali e repliche secondo il rito ordinario.
- La mancata ammissione di un'iniziativa istruttoria, come l'acquisizione di informazioni presso la pubblica amministrazione, non integra automaticamente un error in procedendo, ma può essere contestata solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità sulla motivazione o sulla violazione delle regole processuali.
- La disciplina della doppia conforme non opera nei procedimenti matrimoniali nei quali è necessario l'intervento del pubblico ministero.
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