Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di euro 500,00, per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 24 ottobre 2024. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale, chiedendo l'attivazione della Carta elettronica mediante accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata quale titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di euro 1.500,00. Non sono stati riconosciuti ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l'inadempimento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre accessori, spese generali, eventuale restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; il suo decorso è stato ritenuto sufficiente, unitamente agli altri presupposti, per procedere all'ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto dalla ricorrente è stato ritenuto idoneo a comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell'obbligo di esecuzione imposto al Ministero in forza del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto all'Amministrazione un obbligo specifico, anche quando l'obbligo consista nell'attivazione di una prestazione amministrativa e nel pagamento di una somma.
  • Ai fini dell'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, rilevano la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, il passaggio in giudicato della pronuncia e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di una comprovata inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta deve porre in essere, se necessario, gli atti di stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione.
  • La somma riconosciuta in esecuzione del giudicato non produce ulteriori accessori quando il giudice accerti che essa non ha natura retributiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.