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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25399/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un terreno, proveniente da successione ereditaria, che le promittenti venditrici si obbligavano a trasferire a un promissario acquirente. Nel preliminare era prevista la caparra confirmatoria e un termine per il definitivo, poi prorogato. Dopo la stipula del preliminare emergeva, attraverso un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, l’esistenza sul fondo di un vincolo idrogeologico PAI che incideva sull’edificabilità. Il promissario acquirente agiva quindi per far accertare il grave inadempimento delle venditrici, dichiarare legittimo il recesso e ottenere il doppio della caparra e il risarcimento danni, sostenendo che la qualità edificatoria del fondo fosse stata garantita. Le venditrici resistevano negando di conoscere il vincolo e negando di avere garantito l’edificabilità, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente e, in subordine, l’annullamento per errore essenziale, oltre a domandare manleva al Comune. La Corte d’appello annullava il preliminare per errore essenziale sulla edificabilità del terreno e condannava le venditrici alla restituzione della caparra; contro tale decisione le venditrici proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile perché la procura alle liti prodotta era rilasciata in margine alla comparsa di costituzione in appello e non era una procura speciale successiva alla sentenza impugnata, come richiesto per il giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito del ricorso perché accoglie l’eccezione preliminare del controricorrente circa la nullità/insufficienza della procura. Rileva che, per il ricorso per cassazione, la procura deve essere speciale e conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento alla fase di legittimità; la procura rilasciata a margine della comparsa di risposta del giudizio di appello non è idonea. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Quanto alle spese, la Corte le pone a carico degli avvocati che hanno sottoscritto e notificato il ricorso senza valida procura, in solido tra loro, in favore di ciascun controricorrente, e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei medesimi difensori.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e conferita con riferimento alla fase di legittimità dopo la pubblicazione della sentenza impugnata; una procura apposta in sede di merito è inidonea.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; quando l’inammissibilità deriva da difetto di valida procura, l’obbligo grava sul difensore che ha assunto l’iniziativa processuale senza valida investitura.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

  • art. 5 della scrittura privata di preliminare

    È evocata dalle parti come clausola limitativa della responsabilità, ma la Corte non ne affronta il merito perché dichiara il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura al difensore non è speciale e non risulta conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, con espresso riferimento al giudizio di legittimità.
  • La procura rilasciata a margine o in calce a un atto del giudizio di merito, anche se formulata per tutti i gradi del processo, non soddisfa il requisito dell’art. 365 c.p.c. se non consente di verificare un conferimento successivo alla decisione impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto senza valida procura, l’attività processuale è imputabile al difensore che ha agito senza legittimazione, con conseguente sua condanna alle spese e agli oneri accessori, non della parte asseritamente rappresentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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