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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della determina regionale n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali, delle graduatorie della Commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori come risultanti dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25, area “Economico-finanziaria”, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023; - per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023; - di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”, nonché di quello n. 2 del 13 maggio 2022 contenente la specificazione della Commissione, statuente che: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di 1 punto ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista; o, dove lo stesso non viene egualmente riconosciuto in quanto valutato quale esame di abilitazione e non quale esame di stato; - ove occorrente, dell’art. 4, comma 4, lett. a) e b) bando di concorso pubblico approvato con determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata (e sostituita) con determina n. 1371 del 15 dicembre 2021, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “EconomicoFinanziarie” - profilo professionale “Specialista Risorse EconomicoFinanziarie” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti; - di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l’interesse del ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede, e ove occorra, la determina n. 187 del 24 febbraio 2023 di autorizzazione all’assunzione dei vincitori e la successiva determina n. 307 del 20 marzo 2023 di assunzione vincitori su posti non coperti.

Giustizia amministrativa202300411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti di valutazione dei titoli del concorso regionale per 18 posti di Specialista Risorse Economico-Finanziarie, nella parte in cui non hanno attribuito 1,5 punti per la laurea magistrale a ciclo unico e 1 punto per l'iscrizione nel registro dei revisori legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante a un concorso regionale per 18 posti di categoria D, aveva dichiarato il possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e delle abilitazioni professionali di dottore commercialista e revisore legale. Dopo aver superato le prove, era stato collocato in graduatoria con 24 punti. Ha impugnato la graduatoria, gli atti della Commissione e, ove occorrente, l'art. 7 del bando, deducendo la violazione della normativa di settore e l'eccesso di potere. In particolare, ha contestato il mancato riconoscimento di 1,5 punti per il titolo di laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento, ritenuto superiore rispetto alla laurea triennale astrattamente sufficiente per l'ammissione, lamentando un'irragionevole disparità di trattamento tra candidati con percorsi formativi differenti. Ha inoltre chiesto 1 punto aggiuntivo per l'abilitazione da revisore legale, sostenendo che l'esonero da alcune prove previsto dalla disciplina di settore rendesse tale abilitazione equivalente a quelle conseguite mediante esame di Stato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto illegittima la disciplina del bando e l'interpretazione della Commissione nella parte in cui escludevano dalla valutazione come titolo aggiuntivo la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento, quando il requisito minimo di accesso era costituito dalla laurea triennale. Secondo il Collegio, il titolo quadriennale o quinquennale a ciclo unico è oggettivamente superiore alla laurea triennale e la sua mancata valutazione determina un'illogica disparità di trattamento tra candidati con percorsi di studio diversi; il bando, inoltre, non consentiva concretamente al candidato di far valere il titolo superiore come titolo ulteriore, sicché non poteva operare il principio di autoresponsabilità dichiarativa. Sono stati quindi annullati l'art. 7 del bando e gli atti applicativi nella parte lesiva, con riconoscimento di 1,5 punti aggiuntivi e conseguente riedizione delle determinazioni amministrative. È stata invece respinta la domanda relativa all'ulteriore punto per l'abilitazione da revisore legale. L'art. 11 del d.m. n. 63/2016 è stato interpretato come disposizione che coordina o esonera da alcune prove, senza stabilire un'equipollenza tra i titoli professionali. L'iscrizione nel registro dei revisori legali non equivale quindi a un'abilitazione professionale conseguita mediante effettivo superamento di un esame di Stato, requisito espressamente richiesto dal bando. Il TAR ha inoltre rilevato la diversità dei requisiti formativi e delle materie dei due percorsi e ha escluso che l'equipollenza possa essere desunta per analogia, in assenza di un'espressa previsione normativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la difficoltà interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; ... 1 punto per ogni abilitazione professionale ... le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato

    La clausola è illegittima nella parte in cui, ove la laurea triennale costituisca titolo minimo di accesso, esclude dalla valutazione aggiuntiva la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento, titolo oggettivamente superiore. È invece legittima l'esclusione dell'abilitazione da revisore legale, non conseguita mediante effettivo superamento di un esame di Stato nel senso richiesto dal bando.

  • art. 3, commi 4 e 6, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270

    Il corso di laurea di I livello ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali; il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici

    La diversa funzione formativa della laurea triennale e della laurea magistrale conferma che il titolo magistrale a ciclo unico è superiore rispetto al titolo triennale minimo di accesso e deve poter essere valutato come titolo aggiuntivo.

  • circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000

    Per le qualifiche non dirigenziali ... i titoli ... devono ritenersi equivalenti ... al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L)

    Il diploma di laurea vecchio ordinamento è considerato titolo idoneo all'accesso alle qualifiche non dirigenziali, ma ciò non impedisce di riconoscerne la superiorità rispetto alla laurea triennale ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi.

  • art. 11 d.m. 19 gennaio 2016, n. 63

    I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato ... sono esonerati dalle prove scritte ... nonché dalle corrispondenti materie della prova orale ...

    La disposizione disciplina l'esonero o il coordinamento di alcune prove nell'ambito di percorsi abilitativi diversi; non introduce un'equipollenza legale tra l'abilitazione da dottore commercialista e quella da revisore legale.

  • art. 2 d.lgs. 8 luglio 2010, n. 39

    È richiamato per evidenziare la diversità dei titoli e dei requisiti di accesso alla professione di revisore legale rispetto a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

  • art. 2 d.m. 19 gennaio 2016, n. 63

    È richiamato, insieme alla disciplina legislativa, per sottolineare la differenza tra i percorsi formativi e abilitativi del revisore legale e del dottore commercialista.

  • art. 36 d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139

    È richiamato per evidenziare i requisiti più elevati previsti per l'accesso alla professione di dottore commercialista rispetto a quelli richiesti per la revisione legale.

Massime di principio

  • In un concorso nel quale la laurea triennale costituisce titolo minimo di accesso, la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento, pur utilizzati dal candidato per l'ammissione, devono essere valutati come titolo aggiuntivo se il bando attribuisce punteggio ai titoli di studio ulteriori: si tratta di titoli oggettivamente superiori, caratterizzati da percorsi formativi più articolati.
  • Una clausola della lex specialis che consenta alternativamente di accedere con la laurea triennale, con la laurea magistrale o con il diploma di laurea vecchio ordinamento, ma escluda poi dalla valutazione aggiuntiva il titolo magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento utilizzato per l'accesso, determina un'irragionevole disparità di trattamento tra candidati con percorsi di studio diversi.
  • Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non può impedire il riconoscimento del titolo superiore quando la disciplina del bando non consentiva concretamente al candidato di indicarlo come titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l'ammissione.
  • L'esonero da alcune prove previsto nell'ambito di due distinti percorsi abilitativi coordina lo svolgimento degli esami, ma non determina di per sé l'equipollenza legale dei titoli professionali conseguiti.
  • L'equipollenza tra titoli professionali non può essere desunta implicitamente o per analogia: richiede un'espressa previsione normativa, da interpretare in termini tassativi. In assenza di tale previsione, l'abilitazione da revisore legale non può essere assimilata a un'abilitazione professionale conseguita mediante effettivo superamento di un esame di Stato, ove il bando richieda espressamente tale requisito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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