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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13844/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo al 2017, ritenendo che fosse stato indebitamente compensato dalla società contribuente nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi. La contribuente ha impugnato l'atto ed è risultata vittoriosa in entrambi i gradi di merito. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto che i requisiti dell'agevolazione per ricerca e sviluppo, ispirati al Manuale di Frascati, andassero letti in senso relativo e non assoluto, valorizzando la documentazione dei costi e gli aspetti innovativi del progetto di marketing della società, nonché la mancata confutazione concreta, da parte dell'Ufficio, delle ragioni già accolte in primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche, senza indicare quali documenti fossero stati esaminati, quali costi considerati e perché le censure dell'Ufficio, specifiche e tecniche, non fossero state accolte. La ricorrente ha inoltre dedotto che la motivazione non avrebbe spiegato perché attività consistenti in miglioramenti di servizi e in strategie commerciali interne potessero integrare ricerca e sviluppo agevolabile, né perché sarebbe stato sufficiente un mero miglioramento interno senza avanzamento delle conoscenze generali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, osservando che la sentenza di secondo grado non consentiva di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e non conteneva una reale valutazione critica delle censure di appello, ma solo richiami generici al Manuale di Frascati e alla documentazione prodotta. Ha quindi qualificato il vizio come carenza del minimo costituzionale della motivazione, e non come semplice insufficienza motivazionale. Per tali ragioni ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sua violazione è stata dedotta come vizio di motivazione della sentenza tributaria, in quanto la decisione di merito sarebbe stata solo apparente e priva del percorso argomentativo necessario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato quale parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi d'appello come norma sulla necessaria motivazione del provvedimento decisorio.

  • art. 3, comma 4, d.l. n. 145/2013

    Costituisce la base normativa dell'agevolazione fiscale per ricerca e sviluppo oggetto del recupero; la Corte non entra nel merito dei presupposti sostanziali, ma osserva che il motivo di ricorso in cassazione riguarda il vizio motivazionale della sentenza che li ha applicati.

  • d.l. n. 143 del 2015

    Indicato nella parte espositiva come riferimento del credito d'imposta recuperato dall'amministrazione finanziaria.

  • Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053

    Richiamata per affermare che in cassazione è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è denunciabile solo il vizio di motivazione che integri una vera e propria anomalia costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita a enunciazioni generiche o apodittiche, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito né confrontarsi in modo effettivo con le specifiche censure proposte dalla parte soccombente.
  • Nel giudizio di appello la conferma della decisione di primo grado richiede una valutazione critica dei motivi di gravame; non basta una generica adesione alle ragioni del primo giudice o il semplice richiamo a principi astratti.
  • Quando la controversia riguarda agevolazioni fiscali tecnicamente connotate, il giudice deve esplicitare il rapporto tra i fatti accertati, i requisiti normativi dell'agevolazione e le contestazioni dell'Ufficio, indicando perché esse siano o non siano idonee a superare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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