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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - della deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 18 settembre 2025, recante ad oggetto “Bando pubblico per la concessione in uso temporaneo per l’installazione di impianti di telefonia mobile su aree comunali. Atto di indirizzo”; - della determinazione prot. n. 22609 del 27 maggio 2026, mai notificata o comunicata alla ricorrente, con la quale il Comune di Giulianova - Area IV Servizi per la Promozione del Territorio - Servizio Ambiente ha ordinato alla Cellnex Italia s.p.a. lo smantellamento, nel termine di 10 giorni, dell’infrastruttura di telecomunicazioni; - della determinazione prot. n. 5058 del 3 febbraio 2026 del Comune di Giulianova - Area IV Servizi per la Promozione del Territorio - Servizio Ambiente, recante ad oggetto “Sito TE018 Denominato Area Depuratore Annunziata; avvio procedimento per richiesta smantellamento di stazione radio base”, mai notificata o comunicata alla ricorrente; - degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del Responsabile Unico del Progetto di riqualificazione dell’area denominata “ex Depuratore Annunziata” del 28 gennaio 2026 e gli “atti istruttori dalla lettura dei quali emerge parere negativo al rinnovo/nuova concessione per il sito TE018”, tutti di contenuto ignoto.

Giustizia amministrativa202600259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che ordinava alla concessionaria dell'area lo smantellamento di un'infrastruttura di telecomunicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale recante un atto di indirizzo per un bando pubblico relativo alla concessione temporanea di aree comunali per impianti di telefonia mobile, la determinazione con cui il Comune ha ordinato alla concessionaria dell'area lo smantellamento dell'infrastruttura entro dieci giorni, la precedente determinazione di avvio del procedimento per la richiesta di smantellamento e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Gli atti di smantellamento e di avvio del procedimento non erano stati notificati o comunicati alla ricorrente. La domanda cautelare è stata esaminata alla luce della precedente vicenda cautelare: il Consiglio di Stato aveva riformato l'ordinanza cautelare del TAR e sospeso l'efficacia della determinazione del 3 febbraio 2026, adottata nei confronti della concessionaria dell'area, in relazione al medesimo impianto utilizzato dalla società ricorrente per la trasmissione del segnale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della determinazione comunale del 27 maggio 2026. Il provvedimento era stato espressamente adottato in esecuzione della precedente ordinanza cautelare del TAR, successivamente riformata dal Consiglio di Stato, che aveva sospeso l'efficacia della determinazione del 3 febbraio 2026 relativa alla rimozione dell'impianto. La riforma della precedente misura cautelare e l'esigenza di mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del merito hanno giustificato la sospensione del nuovo ordine di smantellamento. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare incidentale è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la misura è stata concessa mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione adotta un nuovo provvedimento in esecuzione di una misura cautelare successivamente riformata dal giudice d'appello, il giudice di primo grado può sospendere l'efficacia del nuovo atto per mantenere integra la situazione di fatto sino alla definizione del merito.
  • La sospensione cautelare dell'atto presupposto giustifica, in presenza di un rapporto di esecuzione espressamente riconosciuto, la sospensione del successivo provvedimento adottato in esecuzione dell'atto o della misura cautelare presupposta.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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