Ordinanza n. 357/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV – Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 23.12.2024 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto storage ubicato nel comune di Popoli Terme (PE), in Contrada Santo Padre, della potenza pari a 100 MW comprensivo delle opere di rete per la connessione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 220/150 kV della RTN denominata “Popoli”, anche a fronte del sollecito del 7.10.2025 e della diffida del 14.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto storage da 100 MW
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e in particolare dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, in relazione all’istanza del 23 dicembre 2024 volta al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto storage ubicato nel Comune di Popoli Terme, comprensivo delle opere di rete per la connessione. Il ricorso richiama anche il sollecito del 7 ottobre 2025 e la diffida del 14 novembre 2025. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le ulteriori censure articolate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio, ritenendo necessari approfondimenti istruttori ai fini della decisione. Poiché il Ministero si è costituito con un atto di mera forma, il Collegio gli ha ordinato di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, sulle specifiche censure articolate nel ricorso e ogni documento utile alla decisione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza da parte della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 13 novembre 2026.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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