Ordinanza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di approvazione del calendario venatorio del Veneto per la stagione 2026/2027 e presupposto parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni ambientaliste)
Prevale il privato
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il calendario venatorio regionale e il presupposto parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, deducendo, tra l'altro, difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento alla validità scientifica degli studi posti a base del calendario, all'uso di munizioni contenenti piombo e alla legittimità del parere del Comitato. Sono state inoltre contestate le previsioni relative alle giornate aggiuntive di caccia agli uccelli migratori, alla caccia ai turdidi nella provincia di Vicenza, all'inclusione dell'allodola tra le specie cacciabili nelle giornate aggiuntive, all'apertura anticipata al 20 settembre per alcune specie, ai periodi di chiusura per il tordo sassello e la cesena e alla caccia alla pavoncella.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto meritevoli di approfondimento nel merito le censure di difetto di istruttoria relative alla validità scientifica degli studi, alle munizioni contenenti piombo e al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Quanto alle giornate aggiuntive, ha escluso il fumus boni juris per la contestazione generale delle giornate di ottobre e novembre, ma lo ha ravvisato per la giornata aggiuntiva di caccia da appostamento ai turdidi nella provincia di Vicenza, poiché il parere ISPRA contrario appariva motivato e fondato sui carnieri registrati nel territorio nella stagione 2023-2024. Ha ravvisato il fumus anche per l'inclusione dell'allodola nelle giornate aggiuntive, in applicazione del principio di precauzione e in presenza di un parere ISPRA negativo fondato sullo stato di conservazione sfavorevole della specie. Ha invece escluso il fumus per l'inclusione ordinaria dell'allodola, poiché il calendario rispettava i limiti di cinque capi giornalieri e venticinque stagionali indicati da ISPRA; per l'apertura al 20 settembre delle specie indicate nell'Allegato C, punto 1, lett. g), ritenendo adeguati gli elementi tecnici e non dimostrato il rischio di confusione tra specie; e per la caccia alla pavoncella, considerate rispettate le condizioni indicate da ISPRA. Quanto alle date di chiusura relative ad alcune specie, ha escluso il periculum in mora per la non imminente chiusura e per la prossimità della trattazione di merito. È stata quindi sospesa l'efficacia del calendario limitatamente alle parti che consentivano, nella provincia di Vicenza, la caccia da appostamento ai turdidi per più di tre giorni settimanali nei mesi di ottobre e novembre 2026 e, sull'intero territorio regionale, la caccia da appostamento all'allodola per più di tre giorni settimanali negli stessi mesi. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 26 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare e consente la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato quando ricorrono i presupposti cautelari.
art. 16 l.r. Veneto n. 50/1993
È indicato quale base normativa regionale della deliberazione di approvazione del calendario venatorio.
art. 18, comma 4, l. n. 157/1992
È richiamato quale disposizione rilevante per la tempestiva fissazione dell'udienza di merito in materia di calendario venatorio.
Massime di principio
- In materia di calendari venatori, la valutazione cautelare deve attribuire speciale rilievo ai principi di tutela ambientale e di precauzione, nonché alla completezza dell'istruttoria e della motivazione amministrativa.
- Il parere tecnico-scientifico di ISPRA può fondare il fumus boni juris della censura contro una previsione venatoria quando il dissenso dell'Istituto non risulti ictu oculi illogico o carente di motivazione e sia basato su dati oggettivi riferiti al territorio interessato.
- Il principio di precauzione può giustificare la sospensione cautelare dell'inclusione di una specie tra quelle cacciabili nelle giornate aggiuntive quando il parere tecnico negativo evidenzi uno stato di conservazione sfavorevole e le ragioni ostative non siano state superate dall'amministrazione.
- Nel giudizio cautelare il periculum in mora deve essere valutato mediante bilanciamento degli interessi e, in materia faunistica, può prevalere l'interesse pubblico generale alla conservazione e al mantenimento della fauna selvatica.
- La sospensione cautelare di un calendario venatorio può essere limitata alle sole previsioni per le quali risultino congiuntamente sussistenti fumus boni juris e periculum in mora, senza estendersi alle disposizioni non adeguatamente censurate o non sorrette da un pericolo attuale e grave.
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