Ordinanza n. 439/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale comunale che ha approvato un nuovo Avviso pubblico di accreditamento per il servizio di Centro Socio Educativo diurno per persone con disabilità e ha revocato precedenti avvisi relativi ai centri per persone con disabilità e autismo
Esito
Favorevole al ricorrente (enti del Terzo Settore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso collettivo è stato proposto per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione comunale. I ricorrenti hanno dedotto: difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, nonché violazione degli obblighi di co-programmazione e co-progettazione previsti dall'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e dal d.m. 31 marzo 2021, n. 72; violazione delle garanzie partecipative, della normativa in materia di autismo, del d.lgs. n. 62/2024 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, anche per omessa consultazione del Tavolo Tecnico; violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza delle risorse, specializzazione, qualità e appropriatezza dei servizi; illegittima introduzione di una causa di esclusione implicita per gli enti aventi figure apicali dipendenti pubblici; violazione della disciplina sui progetti individuali e della continuità assistenziale; nonché nullità o illegittimità della clausola dell'art. 30 dell'Avviso, per lesione del diritto di difesa, irragionevolezza, travisamento e sviamento. In sede cautelare il TAR ha ritenuto centrale la censura secondo cui il Comune avrebbe adottato il nuovo accreditamento senza la preventiva fase di co-programmazione richiesta dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare. A un esame sommario, proprio della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riguardo ai primi, secondi e quarti motivi, rilevando che dal testo degli atti impugnati non emergeva l'adozione di una deliberazione formale relativa alla fase di co-programmazione. Il Collegio ha valorizzato la struttura normativa dell'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017, configurata come procedimento a cascata: prima la co-programmazione, diretta a individuare bisogni, interventi, modalità di realizzazione e risorse disponibili; successivamente la co-progettazione di specifici servizi o interventi, alla luce della programmazione. La mancanza della prima fase è stata ritenuta idonea a viziare irrimediabilmente le determinazioni impugnate, anche perché gli atti presupposti devono motivare l'inserimento del servizio tra le attività di interesse generale e le ragioni del coinvolgimento degli enti del Terzo Settore. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto possibile fronteggiarlo mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. n. 117/2017
In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili; la co-progettazione è finalizzata alla definizione e, eventualmente, alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento alla luce degli strumenti di programmazione.
La disposizione impone una sequenza procedimentale a cascata: la preventiva co-programmazione costituisce presupposto necessario della successiva co-progettazione e dell'accreditamento. La sua omissione vizia gli atti successivi.
artt. 55 ss. d.lgs. n. 117/2017
Gli obblighi di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore devono essere rispettati nell'esercizio delle funzioni pubbliche di programmazione e organizzazione territoriale dei servizi sociali.
d.m. Lavoro e Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72
È richiamato quale disciplina attuativa rilevante per le forme di co-programmazione e co-progettazione.
art. 7 l. n. 241/1990
È invocato dai ricorrenti in relazione alle garanzie di partecipazione procedimentale; il provvedimento cautelare non definisce specificamente tale censura.
art. 14 l. n. 328/2000
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualità, appropriatezza, continuità assistenziale e ai progetti individuali per le persone con disabilità; il provvedimento cautelare non definisce specificamente tali profili.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, la celere fissazione dell'udienza pubblica di discussione del merito; il TAR lo ha utilizzato per fronteggiare il pericolo prospettato senza ulteriori specificazioni sulla misura sospensiva.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare le parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di organizzazione e affidamento di servizi sociali mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, la co-programmazione prevista dall'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 117/2017 deve precedere la co-progettazione e l'accreditamento, poiché individua preventivamente bisogni, interventi, modalità di realizzazione e risorse disponibili.
- L'omissione della preventiva co-programmazione costituisce vizio del procedimento e può determinare l'illegittimità degli atti successivi di co-progettazione o accreditamento.
- Gli atti amministrativi che dispongono l'accreditamento o l'affidamento di servizi sociali devono rendere verificabile, anche attraverso gli atti presupposti, l'inserimento del servizio nella programmazione e la riconducibilità dello stesso alle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore.
- Nella fase cautelare, quando il fumus boni iuris risulta apprezzabile ma il pregiudizio può essere contenuto mediante una rapida trattazione del merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare disponendo la celere fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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