Ordinanza n. 352/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara, n.168 del 2019, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, con accesso agli atti di cui all’istanza del 21 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: persistente inadempimento del Ministero dell'Interno rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 168 del 2019, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 168 del 2019, chiedendo, in caso di persistente inadempimento del soggetto pubblico, la nomina di un commissario ad acta e l'accesso agli atti oggetto dell'istanza del 21 marzo 2025. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 8 del 2026, che aveva accolto il ricorso anche nella parte relativa all'accesso agli atti. Il commissario ad acta ha quindi chiesto chiarimenti sulle ulteriori attività necessarie per dare esecuzione al giudicato, tenuto conto delle più recenti note della competente C.M.O. del 2026, dell'avvenuta ostensione degli atti richiesti, della dipendenza da causa di servizio già deliberata con D.M. n. 1469 del 28 dicembre 2020 e della nota integrativa dell'interessato del 2 ottobre 2018, priva di considerazioni mediche rispetto all'istanza del 4 settembre 2017.
La decisione
Il TAR ha chiarito al commissario ad acta che il giudicato deve considerarsi integralmente eseguito. Il Collegio ha valorizzato, in particolare, le note emesse dalla competente C.M.O. nei mesi di gennaio e febbraio 2026, l'avvenuta ostensione degli atti richiesti e il fatto che la dipendenza da causa di servizio era già stata deliberata mediante il D.M. n. 1469 del 28 dicembre 2020. In ragione di tali elementi, non risultavano ulteriori attività da compiere in esecuzione del giudicato; pertanto, il TAR ha dichiarato che non vi era più nulla da provvedere e ha disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al commissario ad acta. Ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per l'intervento del giudice dell'ottemperanza in relazione all'esecuzione del giudicato e ai chiarimenti richiesti dal commissario ad acta.
art. 114, comma 7, c.p.a.
Richiamato nel giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha fornito chiarimenti al commissario ad acta sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Utilizzato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli adempimenti posti in essere dall'amministrazione dopo la formazione del giudicato realizzano il contenuto della decisione, il giudice può dichiarare eseguito il giudicato e comunicare al commissario ad acta che non residuano ulteriori attività da compiere.
- L'avvenuta ostensione degli atti oggetto dell'ordine giudiziale di accesso concorre a integrare l'esecuzione del giudicato nella parte relativa all'accesso documentale.
- La richiesta di chiarimenti formulata dal commissario ad acta può essere definita dal giudice dell'ottemperanza mediante una pronuncia che individui l'avvenuta completa esecuzione del giudicato e l'assenza di ulteriori provvedimenti necessari.
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