Ordinanza n. 440/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di confisca e distruzione di merce sequestrata per asserita mancata rintracciabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza di distruzione della merce sequestrata, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981, del d.P.R. n. 571/1982 e del d.lgs. n. 190/2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la merce era corredata da documentazione idonea a comprovarne la tracciabilità e, pertanto, non era non conforme ai fini della commercializzazione o somministrazione. Ha inoltre dedotto che l’Amministrazione, prima di disporre la distruzione, avrebbe dovuto valutare se sussistessero ancora i presupposti per mantenere il sequestro. È stato prospettato un pregiudizio irreparabile derivante dalla materiale distruzione dei beni nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare e senza pregiudicare il merito, ha ritenuto fondate le prospettazioni della ricorrente. Ha valorizzato la documentazione sulla tracciabilità della merce depositata il 2 luglio 2026, non tempestivamente disconosciuta dall’Amministrazione. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 571/1982, dopo il sequestro eseguito dai Carabinieri spettava all’organo competente dell’Amministrazione valutare se mantenere o meno la misura e che la distruzione, in caso di beni deperibili, poteva essere disposta soltanto dopo un esito positivo di tale valutazione. Ha ravvisato il periculum in mora nell’irreversibilità della distruzione materiale della merce. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato, e ha rinviato la discussione del merito all’udienza pubblica del 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice l’ha applicata per valutare sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
legge n. 689/1981
La ricorrente ne ha dedotto la violazione e falsa applicazione; il testo non specifica ulteriormente la disposizione applicabile né l’interpretazione resa dal TAR.
d.P.R. n. 571/1982
L’art. 5, comma 2, impone all’organo competente dell’Amministrazione, dopo il sequestro eseguito da altro organo, di valutare se mantenere la misura; la distruzione delle cose sequestrate, ove deperibili, presuppone l’esito positivo di tale valutazione.
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 571/1982
La distruzione della merce sequestrata non può essere disposta automaticamente dopo il sequestro: richiede previamente la valutazione amministrativa sulla necessità di mantenere il sequestro e, in caso di beni deperibili, può seguire soltanto a tale valutazione.
d.lgs. n. 190/2006
La ricorrente ne ha dedotto la violazione e falsa applicazione; il testo non specifica ulteriormente la disposizione applicabile né l’interpretazione resa dal TAR.
Massime di principio
- Dopo un sequestro amministrativo eseguito da un organo diverso da quello competente a decidere sulla sorte dei beni, l’organo dell’Amministrazione attiva deve valutare espressamente se sussistano i presupposti per mantenere la misura cautelare reale.
- La distruzione di beni sequestrati, anche quando siano deperibili, è legittima soltanto dopo la previa valutazione amministrativa sulla necessità di mantenere il sequestro; la distruzione non può costituire un effetto automatico del sequestro.
- In sede cautelare, la documentazione sulla tracciabilità della merce, tempestivamente prodotta e non tempestivamente disconosciuta dall’Amministrazione, può integrare un serio elemento di fumus a favore dell’impugnazione dell’ordinanza di confisca e distruzione.
- La distruzione materiale dei beni sequestrati determina, di regola, un pregiudizio irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora, poiché rende impossibile la restituzione materiale dei beni in caso di accoglimento del ricorso.
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