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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23565/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato l'ordinanza del GIP di Padova perché il giudice dell'esecuzione non ha applicato le disposizioni in materia di tutela dei terzi recate dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) in relazione all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come modificato dalle successive innovazioni legislative (in particolare d.lgs. n. 14/2019 e d.lgs. n. 150/2022). L'Agenzia sosteneva che le modifiche hanno natura processuale e, ai sensi del principio tempus regit actum, dovevano trovare applicazione nell'incidente di esecuzione instaurato dopo l'entrata in vigore delle modifiche; in sostanza il giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza di verifica dei crediti e applicare la disciplina sul riconoscimento dei crediti di buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 14/2019, a decorrere dal 1° settembre 2021 la disciplina di tutela dei terzi del Titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 si applica alle ipotesi di confisca 'allargata' ex art. 240-bis cod. pen.; la confisca nel caso di specie era una confisca allargata (sentenza 21.9.2022, irrevocabile 20.10.2022), pertanto le norme degli artt. 52 e ss. dovevano essere applicate. Ne consegue che il GIP avrebbe dovuto svolgere l'udienza di verifica dei crediti secondo le modalità previste dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    La norma, a seguito delle successive modifiche legislative, regola l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca e costituisce il veicolo normativo tramite il quale le disposizioni del codice antimafia sono state estese anche ai casi di confisca, in particolare alle confische cd. 'allargate' ex art. 240-bis: la Corte ha ritenuto applicabili le modifiche già introdotte dal d.lgs. n. 14/2019.

  • d.lgs. n. 159/2011 (Titolo IV, artt. 52 e ss.)

    La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (...)

    Il Titolo IV istituisce un subprocedimento per la verifica e l'accertamento dei crediti dei terzi di buona fede anteriori al sequestro, disciplinando i criteri di ammissione, la par condicio creditorum, la formazione dello stato passivo e le modalità di pagamento da parte dell'Agenzia. La Corte ha chiarito che queste disposizioni devono essere applicate quando ricorrono le ipotesi soggettive/temporali previste dalla normativa, anche in caso di confisca allargata.

  • d.lgs. n. 14/2019

    Ha modificato l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. estendendo, dal 1° settembre 2021, la disciplina di tutela dei terzi del codice antimafia alle confische ex art. 240-bis (confisca allargata). La Corte ha ritenuto che tale modifica fosse già applicabile alla confisca oggetto del procedimento.

  • d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia)

    Ha ulteriormente esteso la portata dell'art. 104-bis prevedendo l'applicazione delle disposizioni del codice antimafia a tutte le ipotesi di confisca a partire dal 30 dicembre 2022. La Corte ha confermato la rilevanza della modifica ma ha osservato che, nel caso concreto, le estensioni utili erano già operative per effetto del d.lgs. n. 14/2019.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca 'allargata' applicabile, tra l'altro, a reati come la truffa aggravata ex art. 640-bis; la Corte ha ritenuto che la confisca disposta nel caso concreto rientrasse in questa fattispecie, facendo così scattare l'applicazione delle tutele terze previste dal d.lgs. n. 159/2011 già dopo le modifiche del 2019.

Massime di principio

  • Se la confisca è una 'confisca allargata' ex art. 240-bis, devono essere applicate le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.) per la verifica e l'accertamento dei crediti dei terzi di buona fede.
  • Per stabilire la normativa applicabile occorre confrontare le date di entrata in vigore delle modifiche legislative con le date significative del procedimento (sequestro, sentenza di confisca, instaurazione dell'incidente di esecuzione): le modifiche già entrate in vigore al momento rilevante si applicano.
  • Il giudice dell'esecuzione non può eludere l'udienza di verifica dei crediti quando ricorrono i presupposti previsti dal codice antimafia: deve seguire le modalità tipizzate dagli artt. 52 e ss. (formazione dello stato passivo, indicazione dei crediti ammessi/non ammessi, ecc.).
  • I creditori di buona fede con diritti anteriori al sequestro possono concorrere sul ricavato della vendita dei beni confiscati, ma devono essere accertati secondo i criteri e i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 159/2011 (prova della data certa, buona fede, assenza di strumentalità del credito all'illecito, ecc.).
  • Nel dubbio sulla normativa applicabile è necessario verificare eventuali modifiche legislative intervenute anche prima dell'ultima riforma (es. d.lgs. n. 14/2019) perché possono già aver esteso la tutela dei terzi a specifiche fattispecie di confisca.
  • In casi analoghi, la parte interessata (Agenzia o creditore) deve sollecitare l'applicazione del procedimento tipizzato dal codice antimafia e la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti; il giudice deve motivare l'eventuale mancata applicazione delle norme speciali.

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