Cassazione Penale, Ordinanza n. 40632/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la stabilità della condanna per furto già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per furto. L'unico motivo dedotto denunciava la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la sentenza avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e indeterminata: il ricorso non indicava quali elementi concreti sorreggessero l'asserita violazione, né quale specifica causa di proscioglimento dovesse essere dichiarata, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di rilevare una causa di proscioglimento; la Corte osserva che la doglianza, per essere scrutinabile, deve indicare in modo specifico la causa estintiva o assolutoria asseritamente configurabile.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la mancanza di tale specificità rende il ricorso generico e indeterminato.
art. 616 c.p.p.
a seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a richiamare in modo astratto una causa di proscioglimento senza indicare gli elementi concreti che la renderebbero applicabile al caso deciso.
- La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere specifica: il ricorrente deve chiarire quale causa di proscioglimento sia configurabile e quali risultanze processuali la sorreggano.
- A fronte di una motivazione di merito logicamente coerente, una censura generica e priva di autosufficienza non consente il sindacato di legittimità e comporta la declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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