Sentenza n. 2753/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 32/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 32/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 32/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito di euro 1.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza, pubblicata il 4 aprile 2024 e notificata al Ministero il 5 aprile 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Sondrio il 5 dicembre 2025. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorso per ottemperanza, notificato il 30 dicembre 2025, chiedeva la condanna del Ministero all’adozione degli atti necessari e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: esistenza del titolo giudiziale, sua definitività, notificazione all’Amministrazione, decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali e persistente mancata esecuzione. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sondrio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. È stato nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Sondrio quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso; è ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva e, ricorrendone gli altri presupposti, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una pubblica amministrazione non esegue una decisione giurisdizionale passata in giudicato, dopo che il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell’amministrazione al riconoscimento di un beneficio economico, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere incaricato di compiere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso.
- Non spetta un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e l’attività richiesta rientra nei suoi compiti istituzionali.
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