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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 18/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2024.

Giustizia amministrativa202501211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 18/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 gennaio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 luglio 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata definitività della pronuncia da eseguire e la persistente inerzia dell'amministrazione legittimano il giudice a ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine perentorio, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e all'istanza della parte vittoriosa.
  • La notificazione della sentenza da eseguire ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, unitamente al decorso di tale termine senza adempimento, integra il presupposto temporale per l'azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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