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Sentenza

Sentenza n. 3340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202409234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’istanza di revisione dei prezzi relativa al servizio di pulizia affidato per il periodo novembre 1999-marzo 2005

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la censura di difetto di motivazione e dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze contro il diniego dell’ASL. La pretesa riguardava il riconoscimento di € 170.267,08, oltre interessi moratori, a titolo di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 44 l. n. 724/1994. Con il primo motivo d’appello è stata dedotta la violazione dell’obbligo di motivazione e del divieto di integrazione postuma, sostenendo che il provvedimento avesse illegittimamente rinviato alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e non avesse esaminato le osservazioni procedimentali. Con il secondo motivo è stata contestata la natura apparente del contraddittorio procedimentale e l’omessa valutazione delle deduzioni relative alla qualificazione degli atti di prosecuzione del rapporto come proroghe anziché rinnovi. Con un ulteriore motivo è stato censurato il richiamo alla precedente reiezione della richiesta revisionale e all’assenza di una clausola contrattuale che riconoscesse automaticamente la revisione in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT FOI. Con l’ultimo motivo l’appellante ha sostenuto che la revisione dovesse essere determinata mediante applicazione dell’indice FOI e che l’ASL non avesse adeguatamente esercitato il proprio potere istruttorio e valutativo. L’ASL ha sostenuto l’infondatezza dell’appello e rilevato che la revisione era stata negata sulla base della rinegoziazione e delle successive proroghe del rapporto, della congruità dei prezzi praticati, del confronto con servizi analoghi e dei prezzi della nuova gara.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al difetto di motivazione, ha ritenuto legittimo il ricorso alla motivazione per relationem mediante rinvio alla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il giudice ha precisato che la verifica della pertinenza delle osservazioni procedimentali rispetto ai motivi ostativi rientra nell’accertamento giudiziale dell’effettività del contraddittorio e non costituisce integrazione postuma della motivazione. Le osservazioni dell’impresa sono state ritenute solo parzialmente pertinenti, poiché riferite alla qualificazione degli atti di prosecuzione del rapporto, ma non rivolte contro tutti i profili ostativi, in particolare contro la valutazione della congruità dei prezzi. Il richiamo del TAR alle ragioni espresse dall’ASL nella comunicazione ex art. 10-bis è stato quindi ritenuto sufficiente a escludere la violazione del contraddittorio procedimentale. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che il giudice di primo grado avesse integrato postumamente la motivazione facendo riferimento alla precedente nota di diniego e all’assenza di una clausola contrattuale automatica di revisione: tali elementi riguardavano l’accertamento della fondatezza della pretesa e non la motivazione necessaria del provvedimento. Nel merito, il Collegio ha affermato che, in assenza di una clausola contrattuale che vincoli an e quantum della revisione all’indice FOI, la spettanza e la misura della revisione devono essere valutate dall’amministrazione sulla base di un’istruttoria concreta e dell’esercizio di un potere discrezionale. La mera variazione dell’indice FOI non comporta il riconoscimento automatico della revisione, ma costituisce il limite massimo del relativo quantum, mentre l’appaltatore deve dimostrare l’aumento dei costi e la compromissione dell’equilibrio economico del contratto. L’ASL aveva svolto un’istruttoria ritenuta adeguata, basata sul confronto storico con servizi analoghi svolti presso la stessa ASL e altre aziende sanitarie regionali e sul confronto con i prezzi della nuova gara. Tali valutazioni non erano state specificamente contestate dall’impresa né in sede procedimentale né in giudizio. È stata altresì valorizzata la mancata impugnazione della precedente nota del 24 marzo 2005, risultante non specificamente contestata. L’impresa è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in € 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 44 l. n. 724/1994

    La revisione dei prezzi non si traduce automaticamente nell’applicazione dell’indice FOI; in assenza di una clausola contrattuale vincolante, spettanza e misura devono essere determinate dall’amministrazione mediante istruttoria e valutazione discrezionale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi può essere richiamata per relationem nel provvedimento finale, purché consenta di individuare le ragioni del diniego; la valutazione giudiziale della pertinenza delle osservazioni rispetto ai motivi ostativi non costituisce integrazione postuma della motivazione.

  • art. 7 d.lgs. n. 163/2006

    Il riferimento ai costi standardizzati rileva nella disciplina della revisione dei prezzi; in mancanza dei relativi calcoli, l’indice FOI non opera automaticamente come criterio sostitutivo inderogabile, ma costituisce il limite massimo del quantum revisionale secondo l’orientamento richiamato.

Massime di principio

  • In assenza di una clausola contrattuale che renda automatica la revisione dei prezzi e ne determini la misura mediante un indice, la mera variazione dell’indice FOI non attribuisce automaticamente all’appaltatore il diritto alla revisione: l’amministrazione deve verificare in concreto l’an della pretesa e il quantum eventualmente riconoscibile.
  • La variazione degli indici ISTAT, incluso l’indice FOI, costituisce il limite massimo entro il quale può essere accordata la revisione dei prezzi, ma non rappresenta di per sé la condizione sufficiente per il riconoscimento della revisione.
  • L’appaltatore che richiede la revisione dei prezzi deve allegare e dimostrare l’aumento dei costi e la compromissione dell’equilibrio economico del contratto; tali elementi devono essere oggetto di un’istruttoria concreta da parte dell’amministrazione.
  • È legittima la motivazione per relationem del provvedimento finale alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, quando il rinvio consenta di individuare le ragioni del diniego e le osservazioni dell’interessato siano valutate in rapporto ai motivi ostativi effettivamente dedotti.
  • La valutazione giudiziale della pertinenza delle osservazioni procedimentali rispetto ai motivi ostativi non integra postumamente la motivazione del provvedimento, poiché riguarda l’accertamento dell’effettività del contraddittorio e della sussistenza del vizio motivazionale.
  • La mancata contestazione specifica, in sede procedimentale e processuale, di una delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego può comportare l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure rivolte contro il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoAppello
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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