Cassazione Penale, Ordinanza n. 14030/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza. I motivi dedotti erano due: 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché contraddittorietà della motivazione, per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché contraddittorietà della motivazione, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità: quanto all'art. 131-bis c.p., ha richiamato la necessità congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, rilevando che la motivazione del giudice di merito aveva correttamente evidenziato elementi ostativi alla sua applicazione; quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la motivazione della Corte di appello era логicamente coerente e, quindi, insindacabile in cassazione. È seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per guida in stato di ebbrezza, nella fascia sanzionatoria indicata in sentenza.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la verifica si fonda sui criteri delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo ex art. 133, comma 1, c.p.
art. 133, primo comma, c.p.
criterio direttivo per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
art. 62-bis c.p.
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito e la motivazione congrua e priva di vizi logici non è sindacabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone la concorrente sussistenza della modestia dell'offesa e della non abitualità del comportamento; il giudice deve apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Quando il giudice di merito motiva in modo coerente, non illogico e aderente agli elementi processuali il diniego dell'art. 131-bis c.p. o delle attenuanti generiche, tale valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti di specifici vizi rilevanti.
- Le doglianze che mirano a ottenere una diversa ponderazione degli indici fattuali relativi alla particolare tenuità del fatto o al bilanciamento delle attenuanti generiche sono, se attinenti al merito e non a un vizio di legittimità, inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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