Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14030/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza. I motivi dedotti erano due: 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché contraddittorietà della motivazione, per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché contraddittorietà della motivazione, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità: quanto all'art. 131-bis c.p., ha richiamato la necessità congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, rilevando che la motivazione del giudice di merito aveva correttamente evidenziato elementi ostativi alla sua applicazione; quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la motivazione della Corte di appello era логicamente coerente e, quindi, insindacabile in cassazione. È seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per guida in stato di ebbrezza, nella fascia sanzionatoria indicata in sentenza.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la verifica si fonda sui criteri delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo ex art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    criterio direttivo per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito e la motivazione congrua e priva di vizi logici non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone la concorrente sussistenza della modestia dell'offesa e della non abitualità del comportamento; il giudice deve apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo coerente, non illogico e aderente agli elementi processuali il diniego dell'art. 131-bis c.p. o delle attenuanti generiche, tale valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti di specifici vizi rilevanti.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa ponderazione degli indici fattuali relativi alla particolare tenuità del fatto o al bilanciamento delle attenuanti generiche sono, se attinenti al merito e non a un vizio di legittimità, inammissibili in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.