Cassazione Civile, Sentenza n. 34088/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Trenitalia ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino (art. 420 bis c.p.c.) che aveva dichiarato la nullità degli artt. 31 par. 6 CCNL 2012 e 30 par. 6 CCNL 2016 nella parte in cui limitavano la retribuzione nei giorni di ferie ad alcune voci, escludendo altri compensi previsti dalla contrattazione, nonché la nullità dell'art. 77 par. 2 CCNL nella parte che escludeva il compenso per l'assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione delle ferie. Il ricorso per cassazione contestava, tra l'altro, la carenza di pregiudizialità della questione interpretativa ex art. 420 bis, la natura indennitaria versus retributiva delle voci in contestazione, l'onere della prova e l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Trenitalia: ha cassato la parte della sentenza che dichiarava la nullità degli artt. 31 par. 6 CCNL 2012 e 30 par. 6 CCNL 2016, ritenendo che il procedimento ex art. 420 bis c.p.c. non poteva essere utilizzato per declaratorie concernenti compensi regolati dalla contrattazione aziendale (la verifica concreta dei compensi aziendali era necessaria e fuori del procedimento 420 bis). Sono invece stati respinti gli altri motivi di ricorso: la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva rientra nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE perché correlata all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Torino per il prosieguo, con riferimento alle questioni rimaste, e con disposizione sul regolamento delle spese in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 420 bis c.p.c.
Procedimento speciale di sentenza interpretativa applicabile esclusivamente alle clausole di contratti o accordi collettivi nazionali; non può essere esteso per decidere su discipline dettate dalla contrattazione aziendale
art. 31 par. 6 CCNL 2012 / art. 30 par. 6 CCNL 2016
I rinvii di tali norme agli elementi retributivi di cui all'art. 68 CCNL non potevano essere dichiarati nulli in via generale senza esaminare le specifiche clausole aziendali che disciplinano altri compensi
art. 77 par. 2 CCNL 2012 / 2016
La Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza, così come disciplinata, sia da ricomprendere nella retribuzione durante le ferie, essendo collegata alle mansioni e allo status del lavoratore
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante il periodo di ferie deve comprendere qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore
D. Lgs. 66/2003 (art. 10 citato)
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'attuazione della direttiva 2003/88/CE nel diritto interno
art. 2697 c.c.
Norma sul riparto dell'onere della prova richiamata nelle doglianze; la Corte ha richiamato principi consolidati su oneri probatori ma non ha accolto le censure di Trenitalia
art. 100 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c.
Richiamate in relazione ai limiti della decisione e dei motivi di cassazione (esame del vizio di motivazione, travisamento dei fatti, violazione di norme processuali)
art. 64 D. Lgs. n. 165/2001 e art. 146-bis disp. att. c.p.c.
Norme richiamate in materia di rinvio e conseguente prosieguo del giudizio dopo cassazione
Massime di principio
- Il procedimento ex art. 420 bis c.p.c. è eccezionale e si applica solo per questioni interpretative riguardanti clausole di contratti collettivi nazionali: non è strumento idoneo per pronunciarsi su disposizioni o compensi dettati dalla contrattazione aziendale.
- Per stabilire se una voce retributiva debba essere inclusa nella retribuzione durante le ferie ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE è necessario un esame concreto della natura dell'emolumento: deve esistere un nesso intrinseco/ funzionale con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore.
- Indennità erogate in forma continuativa e strettamente connesse alle mansioni (es. indennità per assenza dalla residenza) sono normalmente ricomprese nella retribuzione per ferie secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia e della giurisprudenza di legittimità.
- Le censure procedurali che mirano a estendere il campo di applicazione del procedimento interpretativo ex art. 420 bis sono difficilmente accolte: il giudice deve verificare preliminarmente la rilevanza e la legittimità dell'uso di tale procedura e non trasformare la delibazione sommaria in giudicato definitivo.
- In controversie simili, è essenziale documentare la natura, la continuità e il collegamento dell'emolumento alle mansioni per difendere la sua qualificazione come componente della retribuzione; la parte che invoca l'eccezione deve considerare l'ambito applicativo dei precedenti giurisprudenziali consolidati.
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