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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34045/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la costituzione della loro posizione previdenziale presso l'INPS con ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso l'INPDAP, avendo transitato per mobilità volontaria ai sensi della l. n.554/88 con effetto dal 1/9/1998. Impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda ritenendo che l'opzione ex art.6 l. n.554/88 fosse irrevocabile e che, non essendo stato impugnato il relativo provvedimento entro il termine dell'art.205 d.P.R. n.1092/73, l'opzione dovesse essere considerata efficace. I ricorrenti deducevano invece che il diritto di opzione era stato abrogato dal d.lgs. n.80/98, che l'opzione esercitata dopo l'entrata in vigore di tale decreto era quindi irrilevante/nulla, e che l'art.205 DPR 1092/73 non poteva trovare applicazione perché riguarda ipotesi tassative di rettifica previste dall'art.204.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi di ricorso. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità proposta dall'INPS e ha statuìto che il diritto di opzione ex art.6 l. n.554/88 era stato abrogato dal d.lgs. n.80/98; pertanto l'opzione esercitata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.80/98 è da considerarsi irrilevante. Ha inoltre chiarito che l'art.205 d.P.R. n.1092/73 riguarda solo le ipotesi di rettifica indicate all'art.204 e non può essere invocato per convalidare un'opzione ormai inesistente o nulla. In conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata nella parte che aveva ritenuto irrevocabile l'opzione, con effetto favorevole ai ricorrenti (conseguente costituzione della posizione previdenziale presso l'INPS e ricongiunzione dei periodi INPDAP, secondo quanto dovrà essere attuato in esecuzione della statuizione).

Norme richiamate

  • legge 30 dicembre 1988, n. 554, art.6

    Regolava il diritto di opzione in caso di mobilità volontaria; la Corte ha ritenuto che l'efficacia di tale opzione sia venuta meno ove abrogata da normativa successiva (d.lgs. n.80/98) e quindi, se esercitata dopo l'abrogazione, sia irrilevante.

  • decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 80

    Ha abrogato il diritto di opzione previsto dall'art.6 della l. n.554/88; la Corte ha affermato che l'abrogazione impedisce efficacia a opzioni esercitate dopo la sua entrata in vigore.

  • d.P.R. 30 giugno 1973, n. 1092, art.204

    Elenca le ipotesi di rettifica amministrativa. La Corte ha osservato che le ipotesi di cui all'art.204 non ricorrevano nel caso di specie, perciò non poteva essere applicata la disciplina di sanatoria di cui all'art.205.

  • d.P.R. 30 giugno 1973, n. 1092, art.205

    Stabilisce la decadenza per l'impugnazione di determinati provvedimenti; la Corte ha precisato che tale norma opera solo nelle ipotesi di rettifica di cui all'art.204 e non può convalidare un'opzione che sia divenuta irrilevante per effetto di abrogazione normativa.

  • d.P.R. 29 marzo 1993, n. 104, artt.5 e 7

    Richiamati in ricorso come norme rilevanti per la disciplina del rapporto previdenziale e dell'opzione; la Corte non ha attribuito ad esse efficacia tale da mutare la conclusione sull'abrogazione dell'opzione da parte del d.lgs. n.80/98.

  • codice di procedura civile, art.360, co.1, n.5

    Richiamato in relazione alle doglianze di annullabilità per motivi di insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto il ricorso non affetto da vizio di inammissibilità o autosufficienza, essendo fondato su questione di diritto.

Massime di principio

  • Se una facoltà/opzione prevista da una norma è stata abrogata da normativa successiva entrata in vigore prima dell'esercizio, l'opzione esercitata dopo l'abrogazione è da considerarsi inefficace/irrilevante.
  • La tutela della decadenza prevista dall'art.205 d.P.R. n.1092/73 si applica solo alle ipotesi di rettifica espressamente elencate nell'art.204; non può essere utilizzata per convalidare atti o scelte divenute inesistenti per effetto di modifiche normative sopravvenute.
  • Nelle controversie previdenziali rileva la normativa vigente al momento rilevante (es. data di passaggio/trasferimento); scelte formali contrarie alla disciplina sopravvenuta non possono avere effetti se incompatibili con la nuova normativa.
  • Questioni di diritto come l'interpretazione dell'efficacia di una opzione rispetto a una abrogazione normativa possono essere fondate e non rendono il ricorso inammissibile per autosufficienza quando i fatti sono pacifici.
  • In caso di abrogazione normativa, l'amministrazione e l'organo giurisdizionale devono verificare l'efficacia degli atti compiuti dopo l'entrata in vigore della nuova norma e, se necessario, procedere alla ricostituzione della posizione previdenziale secondo le regole vigenti.

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