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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34058/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla corretta disciplina applicabile alla mobilità volontaria di un dipendente transitato dall'INPDAP all'INPS (decorrenza 1.11.2010) e, in particolare, sulla possibilità di unificare il trattamento pensionistico nella gestione AGO dell'INPS computando i periodi maturati presso l'INPDAP senza oneri di ricongiunzione. L'INPS deduceva che l'art.6 L. n.554/88, invocato dalle giudici di merito, non era più applicabile alla data del trasferimento perché la sua vigenza era cessata (richiamo normativo mutato da d.lgs. n.80/98 e successive modifiche) e che la ricongiunzione senza oneri sarebbe stata prevista solo in caso di soppressione dell'ente di provenienza; inoltre sosteneva che si dovesse applicare l'art.33 d.lgs. n.165/01 o altre norme più recenti.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso dell'INPS (ha ritenuto i motivi infondati) e ha confermato il risultato favorevole al dipendente deciso dai giudici di merito: il trattamento previdenziale è stato unificato nella gestione AGO dell'INPS comprendendo anche i periodi maturati presso l'INPDAP senza alcun onere economico a carico del lavoratore. Tuttavia la Corte ha cassato la motivazione della sentenza impugnata e l'ha corretta: ha ritenuto che, pur non essendo più in vigore l'art.6 L. n.554/88 al momento del trasferimento, la norma applicabile sia l'art.30, comma 2-quinquies, d.lgs. n.165/01 che attrae il rapporto (anche sotto il profilo previdenziale) al regime giuridico ed economico dell'ente di destinazione; in tal modo la ricongiunzione d'ufficio e senza oneri trova fondamento in detto art.30 comma 2-quinquies, in deroga alla disciplina ordinaria della L. n.29/79. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art.6 L. 29 dicembre 1988, n.554

    1. Il personale interessato ai processi di mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento. 2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29

    La norma, originariamente a vigenza temporale, prevedeva sia la facoltà d'opzione sia l'iscrizione d'ufficio all'ente di destinazione con ricongiunzione senza oneri tramite richiamo alla L. n.29/79; tuttavia la Corte osserva che l'art.6 L.554/88 ha perso efficacia per i trasferimenti successivi alle modifiche normative del 1998.

  • art.35 d.lgs. 23 febbraio 1993, n.29

    La disposizione era stata invocata per richiamare l'art.6 L.554/88, ma la Corte rileva che il testo e il richiamo sono stati successivamente modificati e riscritti e non possono più giustificare l'applicazione dell'art.6 al trasferimento del 2010.

  • art.18 d.lgs. 31 marzo 1998, n.80

    Con l'entrata in vigore del d.lgs. n.80/98 il richiamo all'art.6 L.554/88 è stato eliminato: la Corte interpreta questa modifica come volontà del legislatore di porre fine al regime di cui all'art.6 per i trasferimenti successivi.

  • art.6 L. 7 febbraio 1979, n.29

    In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

    Questa norma era la fonte della ricongiunzione senza oneri in caso di soppressione dell'ente; la Corte rileva che l'art.6 L.554/88 richiamava tale disposizione per estendere la deroga anche ai processi di mobilità allora previsti, ma dopo le riforme il regime deve essere ricondotto alla normativa vigente.

  • art.30, comma 2-quinquies, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165

    "al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti"

    La Corte ritiene che questa norma, vigente al momento del trasferimento (1.11.2010), attrae anche il rapporto previdenziale al regime dell'ente di destinazione (INPS/AGO), con efficacia anche sul periodo pregresso; costituisce la fonte che legittima la ricongiunzione d'ufficio e senza oneri in deroga alla L. n.29/79 nel caso di mobilità volontaria.

  • art.33 d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (commi 2 e 3)

    "2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2."

    La disposizione regola la mobilità affidando ruolo rilevante ai contratti collettivi per il trattamento giuridico ed economico; la Corte sottolinea che il regime contrattuale dell'ente di destinazione è rilevante per attrarre il trattamento previdenziale.

  • D.P.C.M. 26.6.2015 e D.P.C.M. 30.11.2023

    I decreti hanno confermato, nell'attuazione dell'art.29-bis d.lgs. n.165/01, che per la mobilità volontaria si applica l'art.30, comma 2-quinquies anche con riferimento al trattamento previdenziale, corroborando l'interpretazione della Corte.

Massime di principio

  • Per trasferimenti per mobilità volontaria successivi alle riforme del 1998 e alla disciplina del d.lgs. n.165/01, il trattamento del dipendente (anche previdenziale) è determinato unicamente dal regime dell'ente di destinazione: verificare l'applicabilità dell'art.30, co.2-quinquies.
  • Quando opera l'art.30, co.2-quinquies d.lgs. n.165/01, il rapporto previdenziale è attratto al regime dell'ente di destinazione anche con riferimento ai periodi pregressi, il che può comportare la ricongiunzione d'ufficio dei periodi assicurativi e l'assenza di oneri per il lavoratore, in deroga alla disciplina ordinaria.
  • L'art.6 L. n.554/88 è norma a vigenza temporanea: per trasferimenti avvenuti dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative del 1998 non è normalmente richiamabile; valutare sempre la data del trasferimento e la normativa vigente in quella data.
  • La ricongiunzione senza oneri prevista dalla L. n.29/79 vale in via ordinaria per i casi di soppressione dell'ente; in altri casi (mobilità volontaria) occorre accertare se una norma più recente (es. art.30 d.lgs. n.165/01) disponga diversamente e attragga il trattamento al regime dell'ente di destinazione.
  • In caso di dubbi o situazioni particolari, verificare anche i contratti collettivi applicabili e i decreti attuativi (es. D.P.C.M.) che possono chiarire la portata del regime previdenziale per la mobilità.

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