Cassazione Civile, Ordinanza n. 08267/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2003-2006, sostenendo di non essere soggetta al tributo per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. La Commissione tributaria regionale aveva invece negato il rimborso, ritenendo che l'autonoma organizzazione fosse sussistente in ragione dell'incidenza delle spese e della presenza di una collaboratrice part time con mansioni di segreteria e di apertura porta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per avere la sentenza d'appello ravvisato l'autonoma organizzazione in contrasto con i principi delle Sezioni Unite, nonostante l'ausilio di una sola collaboratrice con mansioni esecutive; (ii) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'accordo collettivo nazionale, sostenendo che l'attività del pediatra convenzionato con il SSN andrebbe ricondotta a una figura di parasubordinazione e non di lavoro autonomo pienamente rilevante ai fini IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso dell'IRAP. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per l'oscillazione della giurisprudenza al momento dell'introduzione del giudizio, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale evocata per dedurre insieme violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo
art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
individua il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, che la Corte esclude in presenza di beni strumentali minimi e di un solo addetto con mansioni esecutive
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione
accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte per affermare che la mera disponibilità dello studio e delle relative attrezzature obbligatorie non integra di per sé autonoma organizzazione ai fini IRAP
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista impiega beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvale di un solo lavoratore con mansioni esecutive, senza che ciò incrementi in modo apprezzabile le potenzialità produttive dell'attività.
- Nel giudizio di rimborso IRAP, il contribuente che contesta il tributo deve allegare e provare l'insussistenza del presupposto impositivo, ma il giudice di merito deve applicare il principio di diritto consolidato sull'autonoma organizzazione, verificando concretamente la natura delle collaborazioni e dei mezzi impiegati.
- Per i medici convenzionati con il SSN, la presenza di uno studio e delle attrezzature richieste dalla convenzione non basta, da sola, a configurare autonoma organizzazione, trattandosi di dotazioni rientranti nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
- Quando la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti e non sono necessari ulteriori fatti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e pronunciare nel merito ex art. 384 c.p.c.
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