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Sentenza

Sentenza n. 1146/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3273/2024 pubblicata il 19/06/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato fino all'attribuzione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, rilevando il rispetto dei termini processuali dimezzati, la comprovata formazione del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Ha inoltre applicato la regola dell'onere della prova, ritenendo gravante sul Ministero la dimostrazione del fatto estintivo del diritto risultante dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante emissione di buoni elettronici di 500 euro per ciascun anno, utilizzabili secondo le modalità e condizioni del DPCM 28 novembre 2016, nonché di corrispondere gli interessi dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il termine per adempiere è stato fissato in 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario, pari a 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    «il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario»

    Consente il giudizio amministrativo di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha richiamato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato con riguardo ai presupposti processuali del ricorso di ottemperanza e alla documentazione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo l'infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato per riconoscere alla copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale il valore di titolo esecutivo.

  • art. 479 c.p.c.

    È stato richiamato, nel testo vigente dopo le modifiche indicate nella sentenza, in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e alla sua efficacia esecutiva.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, che invocava implicitamente l'estinzione dell'obbligo, aveva l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo e dal giudicato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente, ossia del Ministero.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici della Carta del docente, cui l'attribuzione deve conformarsi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando il giudicato imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di attribuzione o di pagamento.
  • Prima di proporre l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, deve essere notificato il titolo esecutivo e deve decorrere inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione o altro fatto estintivo dell'obbligo risultante dal giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione competente, anche con facoltà di delega, e il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La copia attestata conforme di un provvedimento giurisdizionale può costituire titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, nei limiti e secondo i presupposti richiamati dalla disciplina processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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