Corte di giustizia, Ordinanza C-276/21
Order of the Vice-President of the Court of 16 July 2021. — Indofil Industries (Netherlands) BV v European Commission. — Appeal – Order for interim measures – Plant protection products – Implementing Regulation (EU) 2020/2087 – Non-renewal of approval of the active substance mancozeb – Application for suspension of operation of a measure – No urgency – Assessment of the facts – No distortion of the facts or evidence – Grounds included for the sake of completeness. — Cases C-276/21 P(R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione proposta da Indofil Industries contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva negato la sospensione del regolamento sul mancozeb per assenza del requisito dell’urgenza. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che contestavano la valutazione dei fatti e delle prove e ha dichiarato inefficaci le censure rivolte a motivazioni aggiuntive rese ad abundantiam. La società è stata inoltre condannata alle spese.
Impugnazione contro il rigetto, da parte del Tribunale, di una domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 sulla mancata proroga dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb: la Corte conferma il rigetto per difetto di urgenza e inammissibilità/inefficacia dei motivi di impugnazione.
La questione giuridica
Se il Presidente del Tribunale avesse erroneamente respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 per difetto del requisito dell’urgenza, in particolare per presunta distorsione dei fatti e delle prove, per difetto di motivazione e per applicazione erronea dei criteri relativi al danno grave e irreparabile e alla possibilità di restitutio in integrum.
Principio di diritto
Nel procedimento d’urgenza, spetta al richiedente dimostrare che, in mancanza della misura provvisoria, subirebbe un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito; la Corte non rivede le mere valutazioni di fatto del Tribunale, salvo distorsione manifesta degli elementi di prova. Quando il giudice dell’urgenza respinge la domanda per difetto di urgenza, i motivi diretti contro le ulteriori considerazioni svolte a titolo supplementare sono inefficaci; di conseguenza, l’impugnazione è respinta se i censure dedotte attaccano valutazioni di fatto non sindacabili o passaggi motivazionali assorbiti.
Norme richiamate
- Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094
- Direttiva 2005/72/CE
- Direttiva 91/414/CEE
Impugnazione contro il rigetto della sospensione del regolamento sul mancozeb
Si tratta di un’impugnazione proposta, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte, avverso un’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva respinto una domanda di misure provvisorie. La controversia riguarda il settore dei prodotti fitosanitari e, in particolare, la mancata proroga dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Fatti e procedimento principale
Indofil Industries (Netherlands) BV, società di diritto neerlandese e controllata di Indofil Industries Ltd, commercializza nell’Unione un fungicida contenente mancozeb, sostanza utilizzata contro numerose patologie delle colture. La sostanza era stata inizialmente approvata tramite la direttiva 2005/72/CE e, con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1107/2009, era stata inserita nell’elenco delle sostanze attive approvate.
Poiché l’approvazione era in scadenza, la società aveva presentato domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. In attesa della conclusione della procedura, la Commissione aveva prorogato il periodo di approvazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 fino al 31 gennaio 2021. Successivamente, il 14 dicembre 2020, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087, con cui ha deciso di non rinnovare l’approvazione del mancozeb.
Indofil e UPL Europe Ltd hanno impugnato tale regolamento dinanzi al Tribunale e, con atto separato, hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione del regolamento ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE. Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare ritenendo non provato il requisito dell’urgenza.
Oggetto dell’impugnazione
Indofil ha chiesto alla Corte di annullare l’ordinanza del Presidente del Tribunale e, in via cautelare, di sospendere immediatamente l’esecuzione dell’ordinanza impugnata e del regolamento contestato. In via subordinata, ha chiesto il rinvio al Presidente del Tribunale per una nuova decisione sulla domanda di misure provvisorie. La Commissione ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Motivi di impugnazione esaminati dalla Corte
La ricorrente ha articolato cinque motivi, che possono essere raggruppati come segue:
- presunta distorsione dei fatti e degli elementi di prova da parte del Presidente del Tribunale, in particolare nei paragrafi 38 e 39 dell’ordinanza;
- dedotta insufficienza della motivazione quanto al rilievo che la società non aveva fornito prove sufficienti a sostegno di talune allegazioni;
- asserita erronea applicazione del criterio giurisprudenziale relativo alla strategia di diversificazione dell’impresa, richiamando la giurisprudenza Commissione/Bruno Farmaceutici;
- censura per avere il Tribunale richiesto una probatio diabolica e per aver negato la sufficienza della prova circa l’inidoneità del solo risarcimento pecuniario a costituire restitutio in integrum.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda, anzitutto, che la distorsione dei fatti o delle prove deve risultare in modo manifesto dagli atti, senza necessità di una nuova valutazione del merito. Applicando tale criterio, esclude che il Presidente del Tribunale abbia travisato i fatti nel paragrafo 38 dell’ordinanza, poiché la ricostruzione seguita corrispondeva al contenuto della domanda cautelare.
Quanto alle censure rivolte al paragrafo 39, la Corte rileva che si trattava di un passaggio aggiunto solo per completezza, come dimostrato anche dall’uso dell’espressione "in addition". Le doglianze contro tale passaggio sono quindi inefficaci, poiché non possono condurre all’annullamento dell’ordinanza.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che la critica mossa dalla società attacca in realtà l’apprezzamento dei fatti compiuto dal Tribunale circa la sufficienza delle prove addotte. Tale apprezzamento, in assenza di distorsione manifesta, non è sindacabile in sede di impugnazione.
Analogamente, il terzo motivo è respinto come inammissibile, perché diretto contro valutazioni fattuali del Tribunale relative alla strategia di diversificazione e alla prova del danno, senza deduzione di una vera distorsione degli elementi probatori.
Infine, con riguardo ai motivi quarto e quinto, la Corte ricorda la funzione della tutela cautelare: garantire l’effettività della futura decisione di merito evitando un danno grave e irreparabile. Spetta al richiedente dimostrare di non poter attendere la definizione del giudizio principale senza subire un tale pregiudizio. Poiché i primi tre motivi sono stati respinti, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel ritenere non provata la gravità del danno; di conseguenza, le ulteriori considerazioni contenute nei paragrafi 50-58 dell’ordinanza sul carattere irreparabile del danno sono mere motivazioni ad abundantiam e non possono essere utilmente censurate.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione degli articoli 184, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Indofil Industries (Netherlands) BV alle spese, poiché la Commissione ne aveva fatto domanda ed era risultata vittoriosa.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, in sede cautelare, il ricorrente deve fornire una prova rigorosa del danno grave e irreparabile; il sindacato della Corte in impugnazione è limitato alle questioni di diritto e alla verifica di eventuali distorsioni manifeste dei fatti o delle prove. Inoltre, le censure contro motivazioni del giudice di primo grado formulate solo per completezza sono inefficaci e non possono giustificare l’annullamento della decisione impugnata.
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