Corte di giustizia, Ordinanza C-281/21
Order of the Vice-President of the Court of 16 July 2021. — Symrise AG v European Chemicals Agency. — Appeal – Interim order – Regulation (EC) No 1907/2006 – Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) – Substance 2-ethylhexyl salicylate – Substance used exclusively in the manufacture of cosmetic products – Decision of the European Chemicals Agency (ECHA) requesting that the applicant submit additional toxicity studies and tests – Application for interim measures – No urgency – Dismissal. — Case C-281/21 P(R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Symrise contro l’ordinanza che aveva negato la sospensione di una decisione ECHA relativa a studi supplementari sulla sostanza 2-ethylhexyl salicylate. Viene ribadito che le misure provvisorie richiedono la prova di un danno grave e irreparabile per il ricorrente, non essendo sufficiente invocare interessi generali come il benessere animale. La Corte esclude anche che il preteso danno reputazionale sia stato dimostrato in modo concreto. Il ricorso è quindi respinto e le spese sono poste a carico di Symrise.
Ricorso avverso il rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione ECHA che impone studi tossicologici su una sostanza usata nei cosmetici: la Corte esclude l’urgenza e respinge l’impugnazione.
La questione giuridica
Se il Presidente del Tribunale abbia errato nel negare la sospensione dell’esecuzione di una decisione ECHA, in particolare: (i) se, ai fini dell’urgenza, possa rilevare il sacrificio di un elevato numero di animali derivante dagli studi richiesti; (ii) se il rischio di danno reputazionale e di perdita di clientela possa integrare un danno grave e irreparabile; (iii) se fosse stato leso il diritto di essere sentito per il mancato esame di alcuni argomenti ulteriori.
Principio di diritto
In sede di misure provvisorie, l’urgenza deve essere dimostrata con riferimento a un danno grave e irreparabile proprio del richiedente; un interesse generale, quale la protezione del benessere animale, non basta da solo a fondare l’urgenza e può, al più, essere considerato nella comparazione degli interessi. Inoltre, un pregiudizio alla reputazione o alla posizione commerciale, quando sia allegato in termini generici e non sia supportato da elementi concreti e precisi, non integra un danno irreparabile; di conseguenza, in mancanza di urgenza, la sospensione dell’esecuzione va negata.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articoli 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articoli 268 e 340 TFUE
Sospensione dell’esecuzione di una decisione ECHA su studi tossicologici per 2-ethylhexyl salicylate
Si tratta di un ricorso contro un’ordinanza del Presidente del Tribunale con cui era stata respinta la domanda di misure provvisorie proposta da Symrise AG nell’ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione dell’ECHA. La controversia concerneva l’obbligo di presentare ulteriori studi tossicologici ed ecotossicologici su una sostanza utilizzata esclusivamente nei prodotti cosmetici.
Fatti e procedimento
Symrise AG è il principale dichiarante della sostanza 2-ethylhexyl salicylate ai sensi del regolamento REACH. La sostanza è anche elencata nell’allegato VI del regolamento cosmetici come filtro UV autorizzato fino a una concentrazione massima del 5% nei preparati pronti all’uso. Nel 2018 ECHA, a seguito di un controllo di conformità del fascicolo di registrazione, ha chiesto alla società di presentare quattro studi e test, tra cui uno studio sullo sviluppo prenatale, uno studio sulla tossicità riproduttiva in una generazione e due test di tossicità a lungo termine per organismi acquatici.
La decisione è stata confermata dalla Commissione di ricorso di ECHA, che ha fissato il termine per la trasmissione dei risultati al 25 febbraio 2024. Symrise ha quindi proposto ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale e, separatamente, una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione, poi respinta dal Presidente del Tribunale per difetto di urgenza.
Questioni sollevate in sede di impugnazione
Dinanzi alla Corte, Symrise ha dedotto due motivi principali:
- il primo, relativo all’errore di diritto nell’escludere che il sacrificio di un elevato numero di animali potesse incidere sulla valutazione dell’urgenza;
- il secondo, relativo all’erronea valutazione del rischio di danno reputazionale e alla presunta violazione del diritto di essere sentito.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici;
- l’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia;
- gli articoli 156, paragrafo 4, e 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale;
- gli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte;
- gli articoli 268 e 340 TFUE, richiamati con riferimento al risarcimento del danno pecuniario.
Ragionamento della Corte: requisito dell’urgenza
La Corte ribadisce che le misure provvisorie possono essere concesse solo se ricorrono cumulativamente il fumus boni iuris e l’urgenza, oltre all’eventuale bilanciamento degli interessi. L’urgenza va valutata alla luce del rischio che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile prima della decisione sul merito.
Nel primo motivo, la Corte osserva che Symrise non ha allegato un danno diretto ai propri interessi, ma ha invocato essenzialmente il benessere animale come interesse generale. Perciò il Presidente del Tribunale non ha commesso errore nel ritenere che tale interesse etico non bastasse a fondare l’urgenza della sospensione richiesta dalla società. La possibile lesione del benessere animale poteva, semmai, essere considerata nella fase del bilanciamento degli interessi, non nella verifica preliminare dell’urgenza. Poiché il Tribunale aveva escluso una delle condizioni cumulative, non era tenuto a procedere oltre.
Ragionamento della Corte: danno reputazionale e prova del pregiudizio
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che il richiedente deve fornire elementi concreti e precisi, supportati da documentazione, idonei a dimostrare la probabilità di un danno serio e irreparabile. Ciò vale in particolare per i danni di natura pecuniaria, che di regola non sono irreparabili, salvo circostanze eccezionali.
Nel caso di specie, le allegazioni relative alla perdita di clienti e alla pubblicità negativa sono state considerate dalla Corte come pregiudizi di natura essenzialmente patrimoniale, non dimostrati con sufficienti elementi concreti. Anche per il danno non patrimoniale alla reputazione, Symrise si è limitata a riferirsi a comunicati di ONG e produttori di cosmetici e alla loro partecipazione al giudizio, senza fornire dati concreti sugli effetti precisi del provvedimento. La Corte conferma quindi che l’eventuale annullamento della decisione nel merito potrebbe costituire rimedio sufficiente per un eventuale pregiudizio reputazionale.
Diritto di essere sentito
La Corte esclude anche la violazione del diritto di essere sentito. Poiché gli argomenti addotti da Symrise non erano idonei a dimostrare l’urgenza, il Presidente del Tribunale non era tenuto ad affrontare ulteriori profili relativi alle conseguenze per la salute umana o per l’industria cosmetica globale.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione delle regole sulle spese, Symrise, risultata soccombente, è condannata a sopportare le spese del giudizio di impugnazione.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nel procedimento cautelare davanti ai giudici dell’Unione:
- l’urgenza deve essere provata in relazione a un danno proprio del richiedente;
- un interesse generale, per quanto rilevante sul piano etico o politico, non basta di per sé a fondare la sospensione;
- il danno reputazionale o commerciale deve essere dimostrato con elementi concreti e specifici;
- in mancanza di urgenza, il giudice può respingere la domanda senza esaminare fumus e bilanciamento degli interessi.
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