Corte di giustizia, Ordinanza C-282/21
Order of the Vice-President of the Court of 16 July 2021. — Symrise AG v European Chemicals Agency. — Appeal – Interim order – Regulation (EC) No 1907/2006 – Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) – Substance homosalate – Substance used exclusively in the manufacture of cosmetic products – Decision of the European Chemicals Agency (ECHA) requesting that the applicant submit additional toxicity studies and tests – Application for interim measures – No urgency – Dismissal. — Case C-282/21 P(R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte respinge l’impugnazione di Symrise contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva negato misure provvisorie in una controversia REACH sull’homosalate. La Corte ribadisce che l’urgenza richiede un danno grave e irreparabile agli interessi della parte richiedente, non essendo sufficiente invocare un interesse generale come il benessere animale. Respinge anche la censura sul rischio reputazionale, ritenendola non dimostrata in modo concreto e, in sostanza, patrimoniale.
Ricorso in impugnazione avverso il diniego di misure provvisorie in una controversia REACH su studi tossicologici relativi alla sostanza homosalate: la Corte chiarisce i requisiti di urgenza e di danno grave e irreparabile.
La questione giuridica
Se il Presidente del Tribunale abbia erroneamente escluso l’urgenza per la sospensione dell’operatività di una decisione ECHA che impone studi su animali, non considerando: (i) il sacrificio di numerosi vertebrati come elemento rilevante ai fini dell’urgenza; (ii) il rischio di danno reputazionale e commerciale per l’impresa; e, conseguentemente, se la domanda di misure provvisorie dovesse essere accolta.
Principio di diritto
Nell’ambito di un ricorso avverso il rigetto di una domanda di misure provvisorie, l’urgenza va valutata in funzione del rischio di un danno grave e irreparabile agli interessi propri del richiedente; un interesse generale, quale la protezione del benessere animale, può eventualmente rilevare nella ponderazione degli interessi ma non basta, da solo, a fondare l’urgenza. Inoltre, un preteso danno reputazionale o commerciale deve essere dimostrato con elementi concreti e precisi; in mancanza, e trattandosi in sostanza di danno patrimoniale o di affermazioni generiche, la sospensione non può essere concessa.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articoli 268 e 340 TFUE
Sospensione dell’operatività di una decisione ECHA su homosalate e studi tossicologici
La pronuncia è un’ordinanza in impugnazione ex articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte, resa in un procedimento cautelare relativo a una decisione dell’ECHA nel quadro del regolamento REACH. Oggetto del contendere è l’obbligo imposto a Symrise AG di presentare ulteriori studi tossicologici e test sulla sostanza homosalate, usata esclusivamente in prodotti cosmetici.
Fatti e procedimento principale
Symrise AG, principale dichiarante della sostanza homosalate, aveva impugnato una decisione di ECHA del 13 marzo 2018, poi confermata dal Board of Appeal con decisione del 18 agosto 2020, che chiedeva la produzione di quattro studi: una tossicità subcronica su ratti, uno studio di tossicità per lo sviluppo prenatale in una specie, uno studio esteso di tossicità riproduttiva in una generazione e l’identificazione dei prodotti di degradazione. Nel giudizio principale la società ha chiesto l’annullamento della decisione; separatamente ha chiesto la sospensione dell’operatività dell’atto ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
Ordinanza del Presidente del Tribunale e motivi dell’impugnazione
Il Presidente del Tribunale aveva respinto la domanda cautelare per difetto di urgenza, ritenendo: non rilevante ai fini dell’urgenza il sacrificio di animali, perché appartenente alla sfera di un interesse generale; meramente ipotetico il rischio di procedimenti per violazione di norme sul benessere animale; non dimostrato il danno reputazionale; non provato un danno alla posizione di mercato, in quanto finanziario e non irreparabile. Symrise ha impugnato tale ordinanza con due motivi principali.
Quadro normativo e criteri per le misure provvisorie
La Corte richiama l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale: la domanda cautelare deve indicare oggetto, urgenza e fumus boni iuris. Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui le misure provvisorie sono concesse solo se risultano, prima facie, giustificate in fatto e in diritto e urgenti per evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito; i requisiti sono cumulativi. La Corte ricorda anche che il giudice cautelare dispone di un ampio potere discrezionale nell’ordine di esame delle condizioni.
Valutazione della Corte sul primo motivo: benessere animale e urgenza
La Corte respinge l’argomento secondo cui il sacrificio di numerosi vertebrati dovrebbe essere considerato direttamente nell’esame dell’urgenza. Sottolinea che Symrise non allegava un danno grave e irreparabile ai propri interessi, ma invocava un interesse generale, pur eticamente rilevante, ossia la protezione del benessere animale. Tale elemento, secondo la Corte, può semmai essere considerato in sede di ponderazione degli interessi, non per supplire alla mancanza del requisito dell’urgenza. La Corte aggiunge che il giudice cautelare non è tenuto a bilanciare gli interessi quando constata preliminarmente il difetto di una condizione cumulativa.
Valutazione della Corte sul secondo motivo: danno reputazionale e commerciale
Quanto al rischio di perdita di clienti e di campagne di pubblica stigmatizzazione, la Corte qualifica il pregiudizio prospettato come essenzialmente patrimoniale. Richiama la regola per cui il danno pecuniario non è, di regola, irreparabile, salvo circostanze eccezionali, e può essere eventualmente risarcito ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE. Osserva inoltre che Symrise non ha prodotto elementi concreti e precisi, limitandosi ad affermazioni generali circa l’impatto reputazionale degli studi. Neppure il richiamo alla possibile compromissione della reputazione conduce a conclusione diversa, perché l’eventuale annullamento dell’atto nel merito costituirebbe, in linea di principio, sufficiente riparazione del pregiudizio non patrimoniale allegato.
Rigetto delle ulteriori censure e dispositivo
La Corte respinge anche le doglianze relative al presunto mancato esame di conseguenze per la salute umana e per l’industria cosmetica, osservando che si tratta di interessi generali o di terzi, non di un interesse proprio della richiedente. Per le stesse ragioni esclude la violazione del diritto di essere sentita. L’impugnazione è quindi integralmente respinta e Symrise è condannata alle spese ai sensi degli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte.
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