Corte di giustizia, Ordinanza C-46/21
Order of the Vice-President of the Court of 16 July 2021. — European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators v Aquind Ltd. — Application for interim relief – Appeal – Articles 278 and 279 TFEU – Application for suspension of operation of a measure – Application for interim measures – Regulation (EC) No 714/2009 – Conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity – Article 17 – Decision of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) refusing a request for exemption relating to new electrical interconnectors – Appeal brought before the Board of Appeal of ACER – Annulment of the decision adjudicating on that appeal. — Case C-46/21 P-R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn questo procedimento incidentale, ACER chiedeva la sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione del suo Board of Appeal sull’esenzione richiesta per un nuovo interconnettore elettrico tra Regno Unito e Francia. La Vicepresidente della Corte ha ritenuto che il danno allegato fosse ipotetico e che, comunque, la successiva decisione del Board di Appello avesse reso la domanda priva di oggetto. La domanda cautelare è stata quindi respinta e le spese riservate.
Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale in pendenza di appello, relativa al rigetto di un’esenzione per un nuovo interconnettore elettrico ex articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.
La questione giuridica
Se, in pendenza dell’appello avverso la sentenza del Tribunale che ha annullato la decisione del Board of Appeal di ACER, sussistano i presupposti per disporre in via d’urgenza la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, in particolare se vi sia un rischio di danno grave e irreparabile per gli interessi generali dell’Unione e se la sopravvenuta decisione del Board of Appeal renda la domanda priva di oggetto.
Principio di diritto
La Corte respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione perché l’asserito pregiudizio per il corretto funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione e del mercato interno dell’energia è soltanto ipotetico e, in ogni caso, è venuto meno dopo che il Board of Appeal di ACER ha adottato una nuova decisione che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di Aquind. In mancanza del requisito dell’urgenza, non occorre esaminare né il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 149 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 714/2009
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009
- Direttiva 2009/72/CE
- Direttiva 96/92/CE
Sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale in materia di esenzione per nuovo interconnettore elettrico
Il procedimento riguarda un ricorso cautelare proposto da ACER ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, in pendenza dell’appello contro la sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020, Aquind v ACER (T‑735/18). La controversia nasce dal rigetto, da parte di ACER, della richiesta di esenzione relativa a un nuovo interconnettore elettrico tra Regno Unito e Francia, richiesta presentata da Aquind Ltd ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.
Contesto fattuale e iter amministrativo
Aquind Ltd, promotrice del progetto di interconnessione, aveva presentato il 17 maggio 2017 una domanda di esenzione per il progetto. Le autorità di regolazione francese e britannica, non avendo trovato un accordo, avevano trasmesso la questione ad ACER ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009. Con decisione n. 05/2018 del 19 giugno 2018, ACER aveva negato l’esenzione, ritenendo non soddisfatta la condizione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), cioè che il livello di rischio dell’investimento fosse tale che esso non sarebbe stato realizzato senza esenzione.
Aquind aveva impugnato la decisione dinanzi al Board of Appeal di ACER, che l’aveva confermata. Il Tribunale, adito da Aquind, aveva poi annullato la decisione del Board of Appeal. ACER aveva quindi proposto appello e, parallelamente, aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- gli articoli 278 e 279 TFUE, relativi alle misure provvisorie;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sul ricorso in appello;
- l’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura, che impone al richiedente di indicare oggetto del procedimento, urgenza e fumus;
- l’articolo 149 del regolamento di procedura, relativo alla sopravvenuta mancanza di oggetto;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, sulle spese.
Nel merito del contesto sostanziale viene richiamato l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché, per rinvio, talune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e il richiamo storico alla direttiva 96/92/CE.
Argomentazioni di ACER sulla necessità della misura cautelare
ACER sosteneva che, se la sentenza del Tribunale fosse rimasta esecutiva, il Board of Appeal avrebbe potuto adottare una nuova decisione conforme alla motivazione del Tribunale prima che la Corte si pronunciasse sull’appello. Ciò, secondo ACER, avrebbe potuto:
- rendere l’appello privo di oggetto;
- impedire un pieno controllo giurisdizionale da parte della Corte su questioni di principio;
- compromettere in modo serio e irreparabile l’efficacia della futura sentenza della Corte;
- pregiudicare l’integrità del sindacato giurisdizionale sugli atti delle agenzie dell’Unione.
Dopo la riapertura del procedimento dinanzi al Board of Appeal, però, lo stesso Board aveva adottato il 4 giugno 2021 la decisione A‑001‑2018_R, dichiarando inammissibile l’appello di Aquind. ACER aveva quindi precisato di non voler rinunciare al procedimento, ma di rimettersi alla valutazione della Corte circa l’eventuale sopravvenuta carenza d’oggetto della domanda cautelare.
Ragionamento della Corte
La Vicepresidente ricorda i criteri consolidati per le misure provvisorie: il richiedente deve dimostrare cumulativamente un fumus boni iuris, l’urgenza e, se del caso, l’adeguato bilanciamento degli interessi. L’urgenza esiste solo se la misura è necessaria per evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito.
Nel caso di specie, la Corte osserva che il danno allegato da ACER era fondato su una serie di ipotesi tra loro connesse: che il Board of Appeal avrebbe adottato una nuova decisione attuativa della sentenza del Tribunale, che ACER non avrebbe potuto impugnarla e che ciò avrebbe potuto incidere sull’appello pendente. Tale pregiudizio è qualificato come puramente ipotetico e, per questa ragione, non idoneo a fondare l’urgenza.
Inoltre, la successiva adozione della decisione A‑001‑2018_R da parte del Board of Appeal rende la domanda di sospensione priva di oggetto, poiché il rischio paventato da ACER presupponeva proprio l’adozione di una nuova decisione conforme al ragionamento del Tribunale. Pertanto, la condizione dell’urgenza non risulta soddisfatta.
Poiché le condizioni per le misure provvisorie sono cumulative, la Corte non esamina né il fumus boni iuris né la ponderazione degli interessi.
Decisione
La domanda di misure provvisorie è respinta. Le spese sono riservate.
Principio ricavabile
Nel procedimento cautelare in pendenza di appello, la sospensione dell’esecuzione di una sentenza può essere concessa solo se il richiedente dimostra un rischio attuale e concreto di danno grave e irreparabile; un pregiudizio meramente ipotetico non basta. Se, inoltre, un evento sopravvenuto elimina il rischio allegato e rende la domanda priva di oggetto, la Corte respinge la richiesta senza esaminare gli altri presupposti delle misure provvisorie.
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