Cassazione Penale, Sentenza n. 45136/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con unico motivo ravvisando violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 448 n.2 bis e 163 c.p. perchè il giudice, pur avendo recepito l'accordo tra le parti in sede di patteggiamento, non ha disposto la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena benché tale beneficio fosse parte integrante dell'accordo depositato il 21.4.2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione (mancata pronuncia sulla sospensione condizionale) e l'assenza di motivazione sul punto. Ha escluso che l'omissione fosse errore materiale e, richiamando giurisprudenza consolidata, ha affermato che la statuizione relativa al beneficio concordato non può essere eliminata dal giudice. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo (consentendo alle parti di rinegoziare l'accordo o di proseguire il giudizio in forme ordinarie).
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato per indicare il concorso di persone nel reato; usato per descrivere la fattispecie materiale (azione in concorso).
art. 624 c.p.
Norma sul furto; indicata insieme alle altre norme incriminatrici a fondamento della condanna di merito.
art. 625 n. 5 c.p.
Circostanza aggravante applicata al fatto contestato (furto aggravato per modalità o luogo), richiamata nella motivazione di merito.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha considerato che l'accordo tra le parti depositato ai sensi di tale norma comprendeva la richiesta della sospensione condizionale e pertanto il giudice era tenuto ad accertare i presupposti e ad accogliere o rifiutare integralmente l'accordo.
art. 448 n. 2-bis c.p.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al regime della sospensione condizionale e alla sua applicazione; la Corte ne ha tenuto conto per stabilire che il beneficio concordato non poteva essere omesso dal giudice senza adeguata verifica e motivazione.
art. 163 c.p.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta concordata di applicazione del beneficio imponeva al giudice di pronunciarsi espressamente e motivatamente circa la sua concessione.
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata: la Corte ha escluso la possibilità di sanare l'omissione mediante correzione materiale ex art. 130 quando l'omissione attiene al contenuto decisionale e non a mera distrazione formale.
Massime di principio
- Se in un patteggiamento è inclusa la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve verificare i presupposti di legge e decidere espressamente se accogliere o respingere l'accordo; non può recepire parzialmente l'accordo omettendo il beneficio concordato senza motivazione.
- L'omissione di una pronuncia sul beneficio concordato non è normalmente correggibile come errore materiale (art. 130 c.p.p.) quando manchi ogni riferimento nella motivazione: si tratta di vizio del contenuto decisionale impugnabile in Cassazione.
- La clausola che subordina l'applicazione della pena alla concessione di un beneficio concordato è immodificabile dal giudice: il mancato recepimento del beneficio comporta l'annullamento dell'intera pattuizione come recepita nella sentenza.
- In presenza di omissione non riconducibile a mera distrazione, la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio per consentire alle parti di rinegoziare l'accordo o al giudice di merito di procedere nuovamente secondo le forme ordinarie.
- Per il difensore è importante depositare e documentare chiaramente in atti la richiesta del beneficio nel patteggiamento e controllare che il dispositivo e la motivazione della sentenza recepiscano integralmente quanto concordato; in caso di omissione è possibile impugnare in Cassazione.
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