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Sentenza

Sentenza n. 2064/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento degli esami e dei crediti universitari maturati presso un’università rumena operante con sede in Italia, comunicato con email del 30 settembre 2025 e successivamente confermato con nota PEC del 10 aprile 2026

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere frequentato per tre anni il corso di laurea in Medicina e Farmacia presso un’università rumena e conseguito 150 CFU, era stata ammessa al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università resistente. Chiedeva il riconoscimento degli esami e dei crediti già maturati, producendo la documentazione relativa agli insegnamenti, ai programmi e ai CFU. L’Università comunicava con email ordinaria del 30 settembre 2025 l’impossibilità di riconoscere gli esami e confermava l’iscrizione al primo anno; dopo una diffida del 20 marzo 2026, ribadiva il diniego con nota PEC del 10 aprile 2026, richiamando la direttiva ministeriale del 30 dicembre 2024 e l’impossibilità di ammettere la studentessa ad anni successivi al primo nelle more delle indicazioni ministeriali. La ricorrente deduceva: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione; violazione dell’art. 3, par. 8, del D.M. 16 marzo 2007; violazione dell’art. 13 del regolamento didattico dell’Università; violazione della Convenzione di Lisbona, ratificata con l. 148/2002; contraddittorietà, manifesta illogicità e difetto di istruttoria, lamentando l’assenza di una valutazione individuale e comparativa dei percorsi formativi. Sosteneva inoltre che la disposizione ministeriale non introducesse un divieto generalizzato di riconoscimento dei singoli crediti e che l’eventuale mancato accreditamento dell’università rumena in Italia non fosse decisivo. L’Università eccepiva la tardività dell’impugnazione dell’email del 30 settembre 2025 e l’inammissibilità dell’impugnazione della nota del 10 aprile 2026, ritenuta meramente confermativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. Ha ritenuto tardiva l’impugnazione della comunicazione del 30 settembre 2025, notificata il 1° giugno 2026, perché la ricorrente ne aveva avuto piena conoscenza almeno con la diffida del 20 marzo 2026, nella quale aveva espressamente richiamato il diniego, il suo contenuto lesivo e l’iscrizione al primo anno. La comunicazione via email ordinaria è stata considerata idonea a esprimere una determinazione immediatamente lesiva e definitiva: non sono risultati decisivi né l’assenza di sottoscrizione, né la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, né l’incertezza astratta sulla data di ricezione. L’atto era riferibile all’amministrazione e al dirigente competente e la piena conoscenza risultava comunque provata dalla condotta successiva della ricorrente. La successiva nota PEC del 10 aprile 2026 è stata qualificata come meramente confermativa, in quanto si limitava a richiamare il precedente diniego in risposta alla diffida, senza una nuova istruttoria o una nuova determinazione sostanziale; pertanto, la relativa impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Il TAR ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito, richiamando l’orientamento secondo cui l’università rumena svolgeva attività didattica in Italia senza rispettare le condizioni previste dalla normativa interna, senza autorizzazione ministeriale e senza assenso al decentramento di interi percorsi di laurea, con conseguente rischio di disparità di trattamento rispetto agli altri atenei operanti legittimamente in Italia. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 3 l. 241/1990

    in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

    La mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce mera irregolarità e non rende illegittimo l’atto né impedisce la decorrenza del termine d’impugnazione dalla piena conoscenza; può rilevare, in presenza di ulteriori circostanze e di una giustificata incertezza, ai fini dell’errore scusabile.

  • art. 3, par. 8, D.M. Miur 16 marzo 2007

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento dell’obbligo di riconoscere il maggior numero possibile di crediti in caso di trasferimento, ma il TAR non ha deciso in modo diretto e necessario la questione, definendo il ricorso per ragioni processuali.

  • Convenzione di Lisbona, Sezione V e art. 5.1, ratificata con l. 148/2002

    È stata invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità di una valutazione individuale e sostanziale dei crediti e del percorso formativo; la sentenza non ne ha esaminato compiutamente l’applicazione per la definizione in rito.

  • art. 1548/2025 Consiglio di Stato, Sez. VII

    L’orientamento richiamato considera ostativa, ai fini del riconoscimento del percorso svolto in Italia, l’attività didattica di un’università estera priva dei requisiti e dell’autorizzazione ministeriale necessari per operare sul territorio nazionale.

Massime di principio

  • La piena conoscenza di un provvedimento lesivo può essere desunta da una successiva diffida o istanza nella quale il destinatario ne richiami espressamente il contenuto, ne contesti il fondamento e chieda la rimozione degli effetti; da tale momento decorre il termine per l’impugnazione, anche se la comunicazione originaria è stata trasmessa con email ordinaria.
  • Un’email dell’amministrazione può integrare un provvedimento immediatamente lesivo e impugnabile quando esprima una determinazione definitiva, sia riferibile all’organo competente e produca effetti pregiudizievoli concreti, anche in assenza di sottoscrizione formale o di specifici avvertimenti sui rimedi processuali.
  • La mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce, di regola, una mera irregolarità: non impedisce la decorrenza del termine d’impugnazione dalla piena conoscenza e consente la rimessione in termini solo quando, nel caso concreto, abbia determinato una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela.
  • La nota con cui l’amministrazione si limita a richiamare un precedente diniego, senza svolgere una nuova istruttoria né adottare una nuova determinazione sostanziale, ha natura meramente confermativa e non è autonomamente impugnabile.
  • Il riconoscimento di esami e crediti maturati presso un’università estera che svolga attività didattica in Italia senza autorizzazione ministeriale e senza il rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale può essere negato per evitare una disparità di trattamento rispetto agli atenei autorizzati a operare nel territorio italiano.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoria

Testo integrale

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