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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28325/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Massacesi era stato sanzionato dalla Banca d'Italia (€135.000) per violazioni della normativa sul contenimento dei rischi finanziari in qualità di ex componente del comitato direttivo e vicedirettore responsabile della direzione CFO di Banca Monte dei Paschi di Siena. Ha impugnato la sanzione con opposizione ex art. 145 TUB, poi riproposta davanti alla Corte d'appello dopo declinatoria del TAR, e infine ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) eccesso di delega e illegittimità costituzionale dell'art. 145 TUB riformato dal d.lgs. 72/2015; (2)-(3) censura sulla applicazione del regime transitorio e sulla qualificazione della riproposizione del giudizio (rilevanza della disciplina processuale applicabile); (4) vizio di applicazione delle norme del codice civile (artt. 2381, 2392, 2396) con indebita estensione a soggetto non amministratore; (5)-(6) doglianza sulla mancata ammissione di mezzi istruttori e violazione delle garanzie del giusto processo/CEDU/Carta UE (anche con istanza di questione pregiudiziale alla CGUE); (7) censura sulla irretroattività/ applicabilità del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 72/2015 e richiamo al principio favor rei e diritto dell'Unione.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sintesi delle ragioni: (1) il primo motivo è infondato: la legge di delega (l.154/2014) riguardava la disciplina delle sanzioni pecuniarie e la relativa procedura sanzionatoria in senso ampio, includendo la fase giurisdizionale, per cui la riforma dell'art. 145 TUB non eccede la delega; (2)-(3) i motivi sul regime transitorio e sulla riproposizione sono rigettati: la riproposizione non altera l'unicità del rapporto processuale e la disciplina transitoria si applica correttamente come definita dal d.lgs.72/2015; (4) la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di responsabilità manageriale e degli obblighi di conoscenza e presidio dei rischi alla posizione del ricorrente, richiamando la massima giurisprudenza in materia di responsabilità degli organi societari; (5)-(6) le doglianze sull'istruttoria e sulle garanzie CEDU/UE sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e, in subordine, non fondate; (7) il ricorso circa la retroattività del nuovo regime è respinto: il d.lgs.72/2015 si applica in base al momento della commissione della violazione e non retroattivamente, con conferma del principio favor rei per sanzioni amministrative non penali. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in dispositivo) e indicazione degli obblighi relativi al contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 154/2014 (legge di delegazione europea 2013)

    La Corte ha interpretato la delega come riferita alla disciplina delle sanzioni pecuniarie e alla 'procedura sanzionatoria' in senso lato, includendo anche la fase giurisdizionale; pertanto la riforma dell'art.145 TUB rientra nella delega.

  • D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB)

    L'art.145, rubricato 'Procedura sanzionatoria', contiene la disciplina del procedimento amministrativo sanzionatorio e della tutela giurisdizionale davanti alla Corte d'appello; la Corte ha confermato che la 'procedura sanzionatoria' comprende anche la fase giudiziale.

  • D.lgs. 72/2015

    art.1 co.53 (modifiche a art.145 TUB); art.2 co.3; art.2 co.5

    Le modifiche processuali devono essere applicate secondo le norme transitorie: rileva il momento della commissione della violazione per l'applicazione del nuovo regime (non vi è retroattività sfavorevole). L'art.2 co.5 non giustifica l'applicazione estesa al caso concreto se la violazione è anteriore.

  • D.lgs. 104/2010

    Citato in relazione allo strumento della riproposizione del processo; la Corte ha comunque ritenuto che la riproposizione non determina un nuovo rapporto processuale che giustifichi l'applicazione delle norme processuali succedanee in modo da ledere la litispendenza originaria.

  • Legge 69/2009

    Richiamata nella giurisprudenza comparata sulla riassunzione/riproposizione; la Corte ha ritenuto coerente la lettura che mantiene l'unicità del rapporto processuale ai fini della disciplina applicabile.

  • Codice Civile

    La Corte ha ritenuto corretta l'estensione dei doveri di diligenza, conoscenza e di presidio dei rischi al ruolo rivestito dal ricorrente, richiamando la responsabilità solidale prevista in capo a chi ha poteri di amministrazione/gestione quando omette di impedire violazioni.

  • Codice di procedura civile

    Applicato il principio di inammissibilità per motivi di cassazione generici e non specifici; la Corte ha ritenuto i motivi sul punto carenti di specificità e dunque inammissibili.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamata nelle censure sull'accesso alla giustizia; la Corte ha però ritenuto le doglianze generiche e non sufficientemente specifiche per sollevare una questione pregiudiziale o per incidere sull'esito.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocata dal ricorrente per il giusto processo; la Corte ha affermato che le doglianze erano inammissibili per genericità e, comunque, non fondate nel merito rispetto alla disciplina processuale applicata.

  • D.P.R. 115/2002

    Riferimento procedurale sulle conseguenze contributive a carico del ricorrente in caso di soccombenza, accertate dalla Corte.

  • Regolamento (CE) n. 2988/98

    ultimo argument richiamato nel ricorso

    Richiamato dal ricorrente in tema di principi europei e favore del reo; la Corte ha ribadito che la normativa transitoria nazionale applica la regola in base al momento della violazione e non ha accolto la tesi di retroattività.

Massime di principio

  • La locuzione 'procedura sanzionatoria' nella legge di delega e nel TUB va interpretata in senso ampio e comprende anche la fase giurisdizionale di opposizione alle sanzioni amministrative dell'Autorità bancaria.
  • La riproposizione del giudizio davanti al giudice indicato nella declinatoria non crea automaticamente un nuovo rapporto processuale: la litispendenza resta ancorata all'introduzione originaria del giudizio e ciò influisce sull'applicabilità delle norme transitorie.
  • Per le sanzioni amministrative non penali opera il principio di irretroattività della legge più gravosa e il principio favor rei: le modifiche procedurali o sostanziali si applicano in base al momento della commissione della violazione, salvo diversa disposizione espressa.
  • Gli obblighi di diligenza, informazione e monitoraggio inerenti al governo societario possono estendersi anche a soggetti apicali che pur non essendo formalmente amministratori hanno funzioni di dirigenti con responsabilità gestionali, con possibile applicazione analogica delle norme di responsabilità societaria.
  • In cassazione le doglianze di diritto e di violazione di garanzie costituzionali o europee devono essere specifiche e riferite puntualmente a singoli passaggi del provvedimento impugnato; argomentazioni generiche e riproducibili non superano il requisito di ammissibilità.
  • Le contestazioni sull'istruttoria in sede di opposizione richiedono la dimostrazione concreta della decisività delle prove non ammesse e un chiaro riferimento alle parti del provvedimento che avrebbero dovuto essere influenzate dalle prove stesse; altrimenti la censura è destinata a essere dichiarata inammissibile.

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