Cassazione Penale, Sentenza n. 24426/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di concessione di permesso premio: il provvedimento di primo grado aveva dichiarato inammissibile la richiesta perché il detenuto, condannato all'ergastolo per omicidio aggravato, non era collaboratore di giustizia e non aveva specificamente allegato l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata né il rischio di loro ristabilimento. In sede di Tribunale di sorveglianza la decisione fu confermata imputando al detenuto un "onere di specifica allegazione" che non sarebbe stato assolto. Il difensore aveva proposto inoltre eccezione di nullità del procedimento per mancata notifica al difensore del decreto reiettivo; infine si denunciava difetto di motivazione per mancata valutazione delle memorie difensive che dimostravano assenza di collegamenti e buona condotta carceraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo esame senza vincoli di merito. La Corte ha ritenuto inammissibile/insufficiente la censura sulla nullità per mancata notifica poiché generica e priva di indicazione di danno al diritto di difesa, ma ha accolto la censura sul difetto di motivazione: il Tribunale non ha adeguatamente considerato le deduzioni e le memorie depositate dal difensore e ha applicato in modo eccessivamente rigido l'onere di allegazione, senza confrontarsi con i fatti specifici prospettati. Conseguentemente la decisione è annullata e la materia rinviata per nuovo esame che tenga conto delle deduzioni e della normativa vigente.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 4-bis (ordinamento penitenziario)
richiamata la dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza Corte Cost. n. 253/2019
L'art. 4-bis, nella versione e nella prassi delineata dopo la sentenza n.253/2019, non può impedire a priori i permessi premio ai detenuti soggetti alle misure di cui all'art.416-bis c.p. qualora siano acquisiti elementi che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino. Il giudice richiede al detenuto l'allegazione di elementi fattuali idonei a controbattere la presunzione di perdurante pericolosità, ma tali allegazioni non devono essere un requisito di prova piena e il giudice può integrare l'istruttoria anche d'ufficio.
Codice penale - art. 416-bis
Riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo (associazioni mafiose) quali fattispecie che giustificano particolari cautele nell'accesso ai benefici penitenziari; la giurisprudenza richiede però valutazione concreta degli elementi individualizzanti del detenuto.
Ordinamento penitenziario - art. 58-ter
Norma relativa alla collaborazione con la giustizia: la mancanza di collaborazione può essere superata quando siano acquisiti elementi che escludano collegamenti attuali o pericolo di ripristino, secondo l'indirizzo post Corte Costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019
Sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.4-bis nella parte in cui vietava sempre la concessione di permessi premio ai detenuti non collaboranti, imponendo che fosse possibile concedere benefici quando fossero acquisiti elementi idonei a escludere collegamenti attuali e rischio di ripristino.
Giurisprudenza recente (Sez. 1 n. 33743/14/07/2021 Marazzotta; Sez. 5 n. 19536/28/02/2022 Barranca)
Cassi: Marazzotta Rv.281764; Barranca Rv.283096
La giurisprudenza ha precisato che l'onere del detenuto consiste nell'allegare elementi fattuali concreti (es. assenza di procedimenti successivi alla carcerazione, mancato sequestro di missive, partecipazione a percorsi rieducativi, mancati redditi o beni) che, anche in chiave logica, possano contrastare la presunzione di perdurante pericolosità; il giudice può integrare l'istruttoria d'ufficio per verificare elementi 'individualizzanti'.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 4-bis non collaboranti, la richiesta di permessi premio non è preclusa se vengono allegati elementi fattuali idonei a far ritenere assenti collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di loro ripristino.
- L'onere del detenuto consiste nell'allegare circostanze concrete e specifiche (es. tempo di detenzione senza nuovi procedimenti, assenza di sequestri, regolare condotta carceraria, assenza di redditi/beni riconducibili a reati) che, anche solo in chiave logica, possono contrastare la presunzione di pericolosità.
- Il giudice del merito deve motivare adeguatamente la decisione confrontandosi con le deduzioni difensive; la mera constatazione dell'assenza di "collaborazione" senza valutare gli elementi prospettati può costituire vizio di motivazione.
- Il giudice può e deve, se necessario, integrare l'istruttoria d'ufficio per acquisire elementi individualizzanti utili alla valutazione del rischio di mantenimento o ristabilimento di legami criminosi.
- Le eccezioni di nullità processuale per mancata notifica richiedono indicazione precisa del pregiudizio al diritto di difesa; una deduzione generica di mancata notifica senza dimostrare il concreto nocumento non è sufficiente per l'annullamento.
- In sede di nuovo esame il giudice non è vincolato e deve applicare i criteri stabiliti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità: valutare nel merito gli elementi concreti e motivare puntualmente la decisione.
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